Non profit
5 per mille, le vostre domande
Tante le questioni che i lettori ci hanno posto circa le onlus non validate per il 5 x mille. Giampaolo Concari fa il punto sulle principali questioni aperte
di Redazione
Sono tante le questioni che i lettori ci hanno posto circa le onlus non validate per il 5 per mille. Giampaolo Concari, con la consulenza dell?avvocato Paolo Michiara, fa il punto sulle principali questioni aperte. La prima riguarda la notizia circa i differenti comportamenti delle diverse Direzioni regionali dell?Agenzia delle Entrate.
Per prima cosa è da rimarcare che la pubblicazione dell?elenco dei beneficiari, da parte dell?Agenzia delle Entrate, è stata quantomeno improvvida, atteso che i controlli sui beneficiari sono ancora in corso. Si registrano anche difformità di comportamento tra le Direzioni regionali dell?Agenzia delle Entrate, quando è riscontrata la mancata allegazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell?ente all?autocertificazione inviata lo scorso 30 giugno 2006.
In alcuni casi, in via certamente ufficiosa, alcune direzioni interrogate sull?argomento, rispondono di inviare a stretto giro di posta il documento mancante.In alcuni casi la linea tenuta è quella dell?intransigenza, conformemente a quanto disposto nella circolare Agenzia delle Entrate 22/05/2007 n. 30/E, nella quale le direttive sono quelle di cancellare l?ente dall?elenco. In altri casi ancora si afferma che si sta lavorando ad una possibile soluzione a livello ministeriale. Vi sono altri casi ancora nei quali la comunicazione di cancellazione è avvenuta mediante unalettera inviata per posta ordinaria. Insomma, un bel pasticcio.
Ma è corretta la richiesta di un?autocertificazione?
L?invio dell?autocertificazione entro il 30 giugno è stato stabilito con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare che però contrasta con il contenuto dell art. 18, legge 241/90 che ha introdotto il principio generale secondo il quale i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l?istruttoria del procedimento, sono acquisiti d?ufficio quando sono in possesso dell?amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L?amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d?ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare . Questo significa che l?Agenzia delle Entrate – che, ai sensi dell?art. 11 dlgs 460/97, cura la tenuta dell?Anagrafe delle onlus – è già in possesso delle notizie che vengono richieste con l?autocertificazione. In altri termini l?adempimento è inutile. è quindi di tutta evidenza che cade qualsivoglia pretesa di autocertificazione, rendendo quindi illegittimi i provvedimenti di cancellazione dall?elenco dei beneficiari dei fondi del 5 per mille.
In caso di contenzioso qual è l?autorità giudiziaria competente?
Infine un cenno merita la questione della giurisdizione competente: nella circolare n. 30/E si indica nel giudice ordinario l?unico competente a decidere sull?eventuale contenzioso che si dovesse sviluppare. In effetti sono da escludere le commissioni tributarie perché i fondi del 5 per mille non rientrano tra le materie previste dall?art. 2 dlgs 546/92. Restano il tribunale amministrativo regionale o il giudice ordinario. Le argomentazioni però non convincono e possono generare pericolose conseguenze. Mentre infatti il ricorso al giudice ordinario non è sottoposto a termine decadenziale breve, quello al giudice amministrativo deve essere instaurato entro 60 giorni dal momento di ricevimento del provvedimento in questione e quindi sarebbe cauto esperire il ricorso al Tar.
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