Non profit

5 per mille 2012 come iscriversi

In dettaglio la circolare dell'Agenzia delle entrate

di Carlo Mazzini

Siamo pronti, abbiamo tutti i dati? Per iscriverci al 5 per mille 2012, intendo. Facciamo solo un veloce e pratico check con l’aiuto della circolare 10/2012 dell’Agenzia delle entrate. Prima questione: requisito soggettivo. Siamo onlus, associazione di promozione sociale, fondazione o associazione riconosciuta che opera in almeno uno dei settori della 460? Bene, allora ci iscriviamo nel primo dei sei settori o riquadri. Poi ci sono gli altri riquadri, sempre gli stessi: ricerca scientifica, ricerca sanitaria, sport dilettantistico, Comuni. E poi da quest’anno c’è anche l’impossibilità per il contribuente di scegliere in una nuova casella un ente che tuteli beni culturali. Impossibilità, sì; avete letto bene. Per ragioni già qui esposte, ad oggi se il contribuente sigla questa categoria non sa a chi destinerà la sua parte di imposte (forse allo stesso ministero).
Per il resto, cosa dobbiamo avere sotto mano? Parliamo del primo settore (“del volontariato”). L’iscrizione si perfeziona in due momenti. Entro il 7 maggio dobbiamo iscriverci ? o farci iscrivere ? tramite Fisconline (la piattaforma dell’Agenzia delle entrate) agli elenchi. Il software disponibile sul sito dell’amministrazione finanziaria produce un modulo molto semplice da compilare. Di norma, esaurite le questioni anagrafiche, l’aspetto paradossalmente più complesso è definire la qualifica dell’ente. Parafrasando Woody Allen, “tutti dicono: onlus”, ma non tutti sono onlus. Ad esempio, se siete associazioni di promozione sociale, nell’elenco delle opzioni bisogna dire se tale qualifica deriva dall’appartenenza a certi enti definiti di promozione sociale da una legge (287/91), e quindi iscrivibile solo in quanto onlus parziaria, oppure se siamo associazione di promozione sociale ex legge 383/00.
Per dipanare questi ed altri dubbi, basta ritrovare il provvedimento con il quale l’ente locale o la prefettura vi ha elevato sulla base di una legge regionale e di una ? certamente citata ? legge nazionale. Peraltro, al fine di adempiere al secondo obbligo, l’invio entro il 30 giugno della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilato al 90% dal software, è necessario proprio ritrovare i numeri e la data del provvedimento. Per le onlus non diversamente qualificabili, bisogna chiedere alla propria Direzione regionale delle entrate la data dalla quale si è onlus. Da quest’anno, sulla base di un dl non ancora convertito in legge, chi si dimenticasse dell’adempimento del 30 giugno o persino quello dell’iscrizione telematica, può correre ai ripari pagando una sanzione di 258 euro e adempiere correttamente entro il 30 settembre. Infine, rammentiamoci che alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia del documento di identità e che l’invio deve essere realizzato per raccomandata con ricevuta di ritorno.

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