Non profit

5 – Guida pratica per fare una onlus

Il diritto di essere non profit.

di Giuseppe Ambrosio

Si diceva che le tipologie giuridiche collegate all?essere non profit si ricavano anche da leggi speciali. Di questo la 460 sulle onlus non poteva non tenerne conto. Fino al 1997 il legislatore, oltre ai riferimenti indicati nel Codice civile (promulgato nel 1942) ha dovuto riconoscere il fenomeno delle organizzazioni non profit, che si andava sviluppando in maniera vertiginosa, con alcune discipline speciali. Si è non profit oggi costituendo o essendo già: un?organizzazione non governativa (l. 49/87), un?organizzazione di volontariato (l. 266/91), una cooperativa sociale (l. 381/91). La 460 ne parla come onlus di diritto, cioè soggetti giuridici esistenti che automaticamente sono considerati onlus. Le ong operano nel campo della cooperazione allo sviluppo e sono riconosciute, dopo un?istruttoria particolarmente selettiva, dal ministero degli Affari esteri che ne gestisce l?elenco. Le organizzazioni di volontariato operano nei più svariati campi sociali utilizzando quasi esclusivamente l?attività di volontariato. La disciplina di riferimento fu creata per identificare quei soggetti che potevano accedere a fondi e convenzioni pubbliche iscrivendosi ai Registri tenuti dalle Regioni. Infine, tra le onlus di diritto rientrano le cooperative sociali impegnate in attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate o nello svolgimento professionale di attività socio-assistenziale ed educative. Anche in questo caso l?appartenenza deriva dall?iscrizione all?albo delle cooperative sociali tenuto presso le Regioni.


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