Cos’è anzitutto il “legittimo impedimento”? Nel diritto processuale penale italiano, il legittimo impedimento è l’istituto che permette all’imputato, in alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula. Il Senato ha approvato il ddl (disegno di legge) il 10 marzo 2010 che introduce il “legittimo impedimento”, tramite due voti di fiducia. La legge prevede che il presidente del Consiglio dei ministri possa invocare il legittimo impedimento a comparire in un’udienza penale, qualora imputato, in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo (art.1, comma 1). Per i ministri invece costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati, l’esercizio delle attività previste da leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni (art.1, comma 2).
Ma ecco il quesito:
«Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?».
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