Una volta individuato lo scopo e le finalità si può correttamente pensare alla forma. Le tipologie giuridiche collegabili al non profit sono contemplate nel Codice civile oppure, in alcuni casi, definite in leggi speciali. Anche la disciplina delle onlus ci dà una dritta. Nel ?mitico? articolo 10 della 460/97, onlus possono essere le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica. Mentre si escludono tassativamente gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria. Il richiamo al Codice civile, in attesa della tanto attesa riforma del libro primo, ci aiuta a verificare le nostre necessità. L?associazione, per esempio, risulta dalla volontà di più parti di mettersi insieme, condividendo anche un fondo economico, per il raggiungimento dello scopo comune. La fondazione, al contrario, nasce dall?esigenza di una parte che decide di rendere disponibile un fondo economico, vincolando all?utilizzo di tale fondo il raggiungimento dello scopo iniziale. Il comitato è invece una figura ibrida che collega lo scopo comune alla creazione di un fondo da utilizzare per una attività o iniziativa specifica. Per semplificare, scegliere quale forma giuridica adottare non è assolutamente indifferente agli scopi che si intendono raggiungere, alla volontà di una o più parti, alla disponibilità di un fondo iniziale oppure da raccogliere.
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