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2/Viaggio nel rebus onlus. Un inventario fiscale
Dalla definizione di attività connessa allobbligatorietà dellacronimo onlus. Passando dal finanziamento statale allinventario economico (di Salvo Pettinato e Laura Bellicini).
Inventariare le questioni aperte in tema di regolamentazione delle onlus, lo abbiamo ricordato la scorsa settimana, è opera ?diabolica? e forse disperata perché il loro numero è superiore a ogni stato di accettabilità. Per parte nostra vi procediamo, dopo la prima puntata dedicata al tema dello statuto onlus in quanto tale, con obiettivi puramente identificativi, ispirati dal fatto che entro non molto si procederà ai lavori di decretazione delegata della riforma fiscale Tremonti, recentemente approvata dal parlamento, nel cui contesto molte delle scelte risalenti anche alla legge 460/97 potrebbero essere ?riviste?.
A) Attività connessa
Miglioramento della definizione di attività connessa e di attività accessoria, in relazione all?attività istituzionale, nel regime delle onlus.
Non si possono tollerare imprecisioni o genericità in materia. Il concetto di attività direttamente connessa alle attività istituzionali delle onlus è indiscutibilmente equivoco rispetto al termine di designazione (?connesse?) perché il comma 5 dell?art. 10 designa come tali, attività la cui unica differenza rispetto a quelle istituzionali è data dal fatto che esse non sono svolte a favore di soggetti svantaggiati.
Oltre al problema letterale citato, consegue alla formula testuale il fatto che il suddetto concetto non appare concepibile nei confronti delle diverse tipologie di onlus qualificate tali senza il presupposto della presenza, nella loro operatività, dei soggetti ?svantaggiati? (e cioè quelle di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 11, a parte l?ambiguità dell?enucleazione di cui alla prima parte del comma 5); inoltre, il concetto è reso più complesso dal fatto che sono sostanzialmente integrative (?nonché?) delle attività predette quelle “accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse”: nozione ambigua, questa, che lo stesso ministero delle Finanze ha contraddetto quando (circ. 168/E/ 98) ha ravvisato essere tali alcune attività strumentali solo in senso finanziario ai fini istituzionali, ossia svolte per procurare fondi.
Si ritiene che questi concetti debbano essere unificati in una nozione unica definita come ?strumentale?, disciplinata con molta semplicità come attività dai contenuti oggettivi diversi da quelli delle attività caratterizzanti ma il cui scopo economico è indubbiamente segnato dalla finalizzazione unificante delle finalità caratteristiche della onlus.
B)Attività istituzionali
Riforma ed eventuale specificazione della decommercializzazione generale delle attività conformi ai fini istituzionali, ma escluse dalla riconducibilità all?art. 2195 c.c., di cui all?art. 108 comma 1 Tuir.
La previsione di cui all?art. 108 comma 1 costituisce, sin dal suo avvento, una norma estremamente imbarazzante per la sua non chiarezza. Le prestazioni non rientranti nell?art. 2195 del codice civile, infatti, non sono state identificate con certezza da alcuna pronuncia e nel contempo si ha motivo di ritenere che esse, comunque, molto difficilmente determinerebbero l?avvio del concetto di attività commerciale di cui all?art. 51 del Tuir, dato che quest?ultimo per l?appunto esige, quale premessa di applicabilità, la riconduzione delle attività svolte a quella previsione. È ben vero che l?art. 51 prevede anche la riconducibilità al reddito d?impresa delle attività remunerate che non rientrerebbero nell?art. 2195, ma in relazione a un?entità collettiva o fondazionale tale delineabilità appare difficile in pratica (forse sarebbero tali le attività di ristorno di costi comuni, che però non sono neanche attività in senso lato). L?assenza di alcuna pronuncia importante, al riguardo, da parte del ministero delle Finanze, nonché la difficile applicabilità in concreto del caso in relazione ai suoi aspetti materiali (identificazione di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione) porta a ritenere opportuna l?eliminazione della previsione in oggetto alla radice.
C) Finanziamento statale
Eliminazione del requisito del finanziamento statale centrale (“apporti economici da parte dell?amministrazione centrale dello Stato”, art. 10 comma 4, ultime parole del dlgs 460/97) come presupposto essenziale per il riconoscimento della qualità di onlus ?di diritto? agli enti con scopi culturali.
Tra le ipotesi di attività decisiva per l?ottenimento della qualifica di onlus ne figura una che giustifica la sensazione di una eccessiva generosità selezionata commessa dal legislatore delegato all?atto della stesura del dlgs 460: quella di cui all?art. 10, comma 1 lett. a), n. 9, integrata dalle statuizioni di cui al comma 4.
Al riguardo, infatti, non solo l?attività di promozione della cultura e dell?arte viene equiparata alle attività di tipo solidaristico tipiche degli enti di massima valenza sociale, ma addirittura viene considerato un presupposto decisivo della stessa equiparazione il godimento di un ulteriore beneficio a costo pubblico, qual è il fatto di essere beneficiari di finanziamenti (?apporti economici?) dell?amministrazione centrale. Invero è pensabile che è la scelta di fondo della presente equiparazione a prestare il fianco a perplessità, dal momento che nell?implicare una sorta di doppia verifica selettiva, finisce però col generare una condizione di sperequata premialità.
A questo riguardo si impongono degli interventi equanimi volti, innanzitutto, ad equiparare i finanziamenti regionali, e poi ad introdurre degli elementi distintivi basati sui contenuti dei progetti culturali, volti a potenziare quelli incentrati sui valori portanti del dlgs stesso.
D) Inventario obbligatorio
Rettifica della abnormità logica di cui all?art. 111-bis comma 3 sul termine obbligatorio di redazione dell?inventario in caso di sopravvenuta perdita della qualifica di ente non commerciale.
Il testo vigente dell?art. 111-bis comma 3 comporta un termine assurdo di iscrizione dei beni del soggetto ?non profit? che ha perso, in corso d?esercizio, la qualifica di ente non commerciale a causa del sopravanzo delle sue attività commerciali rispetto a quelle istituzionali (art. 111-bis, comma 1). Il termine, infatti, è posto in ?sessanta giorni dall?inizio del periodo d?imposta in cui ha effetto il mutamento di ?qualifica?, mentre è ovvio che il predetto esercizio prevalente può rivelarsi anche ben oltre i citati sessanta giorni dall?inizio dell?esercizio.
Detto termine dovrebbe quindi decorrere o dall?intervenuta verifica del sopravanzo, ovvero comunque essere stabilito con una tempistica molto più ampia, al limite coincidente con la chiusura stessa dell?esercizio.
E) Acronimo onlus
Abrogazione della previsione statutaria di menzione obbligatoria dell?acronimo onlus, e sostituzione della stessa con una previsione sostanziale.
L?introduzione del requisito statutario dell?obbligatoria menzione dell?acronimo onlus in tutte le manifestazioni esteriori non presenta fondamento pratico, tanto più che di norma l?ente ha interesse a esternare la suddetta condizione, la cui manifestazione è priva di alcun effetto di garanzia nei confronti dei terzi. Il suddetto obbligo di conformazione statutaria, in quanto privo di un senso reale, può essere quindi eliminato ovvero mantenuto solo a livello di comportamento obbligatorio per la onlus e, quindi, sanzionato in caso di violazione, ma va cassato come previsione formale statutaria con ruolo addirittura di requisito costitutivo per l?ottenimento della qualifica: tanto più che questa, per definizione, è acquisibile sempre in un momento temporalmente successivo a quello di approntamento dello statuto stesso.
Salvo Pettinato e Laura Bellicini
2-continua. La prima puntata:
Prima Puntata viaggio nel rebus onlus
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