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Partnership con il profit nel mirino

L'Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 356/E del 14 novembre, ha vietato alle onlus l'attività di cause related marketing.

di Benedetta Verrini

Spazi di manovra sempre più stretti per gli enti non profit che fanno campagne sociali. L?Agenzia delle entrate, con una nuova risoluzione, ha posto il divieto alle onlus di fare attività di cause related marketing, cioè concedere il proprio marchio a terzi per la realizzazione di promozioni benefiche. Pena: la perdita del titolo di organizzazione non lucrativa e del connesso regime agevolativo. Il commento di Carlo Mazzini, responsabile Area non profit dello Studio legale tributario associated with Ernst&Young.

Sui giornali economici è passata come una buona notizia. «Certo, perché questa risoluzione può essere letta da due diversi punti di vista» spiega Mazzini, «Alle imprese for profit coinvolte in una campagna sociale, il Fisco offre un trattamento di favore, cioè la deducibilità totale dei costi. Per le non profit, invece, l?interpretazione è davvero preoccupante». Vediamo di cosa si tratta.
La risoluzione n. 356/E (del 14 novembre) dell?Agenzia delle entrate affronta una tematica molto specifica, ma sempre più diffusa, delle operazioni di marketing realizzate dalle onlus per ottenere maggior visibilità e, indirettamente, fortuna finanziaria. Si tratta, appunto, del cause related marketing, una tecnica pubblicitaria che consiste nel valorizzare un marchio o lanciare un prodotto destinando parte dei ricavi a un?iniziativa di solidarietà. Ad esempio: «Compra il detersivo X perché a Natale, insieme alla ong Z, aiuta i bambini del Vietnam».
«In questo tipo di accordo, entrano in gioco l?ente non profit, che mette a disposizione gratuitamente il suo marchio» spiega Mazzini, «un?agenzia pubblicitaria che progetta e realizza la campagna, e l?impresa committente che destinerà parte dei ricavi direttamente al progetto sociale pubblicizzato». Secondo le Entrate, anche se la cessione del marchio avviene a titolo gratuito, l?ente non profit realizza un contratto di sponsorizzazione, attività non ammessa tra quelle stabilite dal dlgs 460/97 (art. 10, c. 1, lettera c), e pertanto perde la qualifica di onlus.
Unica possibilità di evitare questo grave danno, è che la campagna sociale sia un?attività solo ?occasionale? per l?ente (però sul requisito di occasionalità non sono ancora stati fissati parametri legislativi certi). «è l?ultima di un castello di altre risoluzioni parallele e contrastanti che non fanno altro che aumentare la confusione e la difficoltà di operare», continua Mazzini. «Nel cause related marketing prospettato nella risoluzione (peraltro caso non dei più frequenti), non solo l?ente non profit offre il proprio marchio mettendo in gioco la propria credibilità a titolo del tutto gratuito, ma non riceve nemmeno direttamente i proventi della raccolta. Il denaro che l?impresa commerciale destina allo scopo benefico, infatti, non passa nelle casse della onlus, ma finisce direttamente ai destinatari finali del progetto di solidarietà. Nonostante ciò, il Fisco adombra il rischio della perdita dello status di organizzazione non lucrativa. è davvero preoccupante, anche nella prospettiva sempre più frequente di un cause related marketing in cui l?organizzazione incassa direttamente i proventi da parte dell?azienda».
La serie sempre più costante di bocciature e complicazioni ai danni degli enti non profit forse richiederebbe un intervento da parte dell?Agenzia delle onlus. «Servirebbe un chiarimento che avvalorasse finalmente il legame tra profit e non profit, nella prospettiva di un regime più moderno. Sarebbe ad esempio necessario capire, una volta per tutte, quanto rileva l?occasionalità e inserire il cause related marketing tra le attività connesse a quelle istituzionali. Tutto ciò comporterebbe, tra l?altro, un maggiore impegno sul campo della rendicontazione e della trasparenza nelle raccolte fondi».

CAUSE RELATED MARKETING

IMPRESA COMMITENTE
commissiona la campagna e sostiene l?ente non profit

società di pubblicità
devolve parte del corrispettivo

ente non profit
concede l?utilizzo del marchio

Destinatari finali progetto

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