Son passati appena 10 giorni dal primo approfondimento sulle conseguenze relative alla scadenza del famigerato 3 agosto 2019!
Non potevamo immaginare che sarebbe successo di tutto!
Da allora, dopo due anni di sostanziale stasi, nell’ordine, è accaduto che:
- il 31 maggio 2019 è uscita l’importante Circolare 13 del 2019;
- il 4 giugno la questione è stata discussa anche all’interno del Consiglio nazionale del Terzo Settore;
- il 10 giugno è stato ufficialmente chiesto da alcune importanti Associazioni di prorogare il termine;
- e, udite udite, last but not least, l’11 giugno è stato approvato un emendamento (il 43.2), alla legge di conversione del Decreto Crescita, con il quale si rimette tutto in ballo (per la segnalazione ringrazio l'amico Marco D'Isanto come sempre sul pezzo).
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali sono prorogati fino al 30 giugno 2020.
Scusate, fermi tutti, tocca ricominciare tutto daccapo…
Il nuovo termine, se il testo rimarrà questo, sarà spostato dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020!!
E questo, a dispetto (anzi “in deroga”?!) di quanto previsto dall’art. 101, comma 2, varrà non solo per gli enti ivi menzionati (ODV, APS e ONLUS), ma anche per:
- imprese sociali (espunte dal testo con il decreto correttivo del 2018…)
- e bande musicali!
Sí! Avete capito bene! Bande musicali…
Ora, a parte le tante perplessità tecniche che un emendamento del genere suscita, vi è da chiedersi se non stiamo perdendo il timone di questa importante Riforma che pare sempre più in balia di accadimenti e pressioni estemporanee, piuttosto che di un disegno organico.
Riflessioni conclusive:
- resta da capire, a questo punto, se l’emendamento sarà confermato;
- la proroga sembra quasi avallare, a dispetto della Circ. 13/19, l’interpretazione più rigorista per cui il termine avrebbe natura perentoria (e non formale). Che senso avrebbe, altrimenti, prorogare, per ben due volte, una scadenza priva di sostanziale rilevanza[1]?
- resta anche da capire il senso di quella esplicita esclusione per bande musicali e imprese sociali, non menzionate nel testo del famigerato art. 101, comma 2, cts.
- la proroga non elimina l'urgenza di una valutazione strategica in vista delle eventuali modifiche statutarie, soprattutto da parte di quegli enti che svolgano attività di imprenditoria sociale[2] o abbiano consistenti asset patrimoniali.
Insomma, nell’attesa della conversione del Decreto Crescita… ad esser cresciuti sono sicuramente i dubbi! Si naviga a vista…
[1] E tale non può essere la mera possibilità di usufruire di un quorum decisionale diverso.
[2] Per un’analisi dei vari criteri da tenere presente, ai fini di tale valutazione, sia consentito il rinvio ad A. Mazzullo, Diritto dell’imprenditoria sociale. Dall’impresa sociale all’impact investing, Giappichelli, 2019.
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