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Onlus, Runts e 5 per mille: le risposte a otto dubbi
Grande l'incertezza sotto il cielo per le Onlus, che pure sono chiamate a decidere se iscriversi al Runts o se attendere, continuando a godere dei benefici fiscali previsti finché la Commissione europea si esprimerà su alcuni aspetti fiscali del nuovo Codice del Terzo Settore. Quando conviene attendere? E per chi migra nel RUNTS, in quale sezione è meglio iscriversi? E il 5 per mille? Davvero è a rischio? Ecco le risposte di Gabriele Sepio, avvocato tributarista e segretario generale di Terzjus
Da settimane le Onlus navigano a vista: devono prendere decisioni importanti, senza però che sia chiaro il frame entro cui queste decisioni si collocano. Conviene iscriversi subito al RUNTS che ha debuttato finalmente lo scorso 23 novembre o conviene attendere, continuando a usufruire delle agevolazioni fiscali specifiche previste? E se si decide di attendere, riceveranno ancora il 5 per mille o ne saranno escluse? Le Onlus oggi iscritte al 5 per mille sono circa 22mila e l'annunciato intervento transitorio sembrerebbe essere arrivato con il Milleproroghe, di cui ancora però si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, in Legge di Bilancio, è sparito misteriosamente un emendamento che affrontava diverse questioni relative al Terzo settore. Con Gabriele Sepio, avvocato tributarista e segretario generale di Terzjus, proviamo a fare chiarezza sulle ultime novità e a sciogliere alcuni dubbi.
Cosa accade alle ONLUS con l’avvio del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)?
A partire dal 23 novembre scorso il RUNTS è divenuto operativo e l’Anagrafe delle ONLUS è stata di fatto “congelata”. Quest’ultima rimarrà in piedi per i soli enti che vi risultano iscritti o per i quali è pendente una richiesta di iscrizione/cancellazione. L’anagrafe ONLUS cesserà di esistere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui arriverà l’autorizzazione della Commissione europea, con cui si darà il via libera alle nuove misure fiscali introdotte dalla riforma del Terzo settore. Quindi, per fare un esempio, laddove la UE dovesse rispondere positivamente nel 2022, l’Anagrafe Onlus cesserà di esistere il 1° gennaio del 2023.
Quindi per le ONLUS si aprono due possibilità. Iscriversi fin da subito nel nuovo Registro del Terzo settore perdendo la relativa qualifica ed acquisendo quella di ETS (Ente del Terzo settore), oppure attendere la definitiva abrogazione della disciplina ONLUS conservando l’iscrizione nella relativa anagrafe fino al 31 marzo del 2023 (sempre tenendo conto dell’esempio indicato). Questa, in sostanza, è l’ultima data utile assegnata alle ONLUS per inviare la richiesta di iscrizione al RUNTS. A prescindere dalla tempistica, dunque, la ONLUS potrà assumere nei tempi indicati la qualifica di ETS conservando così anche il proprio patrimonio incrementale, ovvero, in altre parole, il patrimonio formatosi successivamente alla costituzione dell’ente. Una volta scaduto il tempo massimo la ONLUS sarà costretta a devolvere il patrimonio incrementale a favore di un qualsiasi ETS. Perdendo la qualifica di ONLUS, l’ente dovrà applicare i criteri generali previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) perdendo le agevolazioni fiscali finora utilizzate unitamente ad altre misure di vantaggio, come, ad esempio, il 5 per mille.
Una curiosità: perché il regime ONLUS viene meno con l’entrata in vigore di norme fiscali? Cosa c’entra la tassazione con il venire meno di una qualifica importante e molto conosciuta, che contraddistingue un certo tipo di ente non profit?
La risposta è semplice ma è di fondamentale importanza per comprendere il nuovo quadro introdotto dalla riforma del Terzo settore. Le ONLUS, pur avendo rappresentato un modello culturale di riferimento importante per la costruzione dell’impianto generale della riforma del Terzo settore, di fatto si contraddistinguono in base proprio al regime fiscale. Nella categoria delle ONLUS, infatti, ci sono tante tipologie di enti, molto diversi tra loro per dimensioni, modelli organizzativi e attività, ma accomunati a vario titolo e con diverse sfumature da un unico regime fiscale. Pensiamo alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, entrambe ONLUS di diritto oppure alle associazioni e fondazioni impegnate nello svolgimento delle attività di interesse generale elencate dalla normativa ONLUS. Per questa ragione tra le sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore non compare la categoria ONLUS, dato che il nuovo sistema prevede l’assegnazione dei benefici fiscali in base al tipo di organizzazione e di attività svolta, ristabilendo così una gerarchia tra il sistema civilistico e quello fiscale. Insomma il sistema fiscale viene modellato in base alla tipologia di ente e non diviene più unico elemento in grado di qualificare l’ente e orientare le scelte.
Per le Onlus, conviene iscriversi subito al RUNTS o conviene attendere, continuando a usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus?
Non esiste per questa domanda una risposta valida per tutte le ONLUS. Per capire quando conviene iscriversi occorre tenere conto del tipo di attività svolta, dell’organizzazione e di quali benefici fiscali sono attualmente applicati. Da questo dipende, dunque, la scelta dei tempi e soprattutto della specifica sezione del RUNTS in cui iscriversi. Facciamo una premessa. Dal 2017 le ONLUS sono enti del Terzo settore nella fase transitoria e soprattutto applicano già alcune delle misure fiscali di vantaggio più diffuse. Pensiamo ai benefici fiscali previsti per chi eroga denaro o beni a favore degli ETS oppure alle esenzioni previste per le imposte indirette (registro, successioni, donazioni, bollo etc..) e tributi locali. Si tratta, in sostanza, degli articoli 82 e 83 del Codice del Terzo settore. Ebbene, proprio per questa ragione le ONLUS che svolgono prevalentemente attività erogativa e che non si finanziano tramite attività commerciali (pensiamo agli enti filantropici), potranno valutare di entrare immediatamente nel RUNTS. Questo permetterà, peraltro, di superare immediatamente alcuni vincoli presenti nella disciplina ONLUS.
Iscriversi subito al RUNTS o attendere? Non esiste per questa domanda una risposta valida per tutte le ONLUS. Per capire quando conviene iscriversi occorre tenere conto del tipo di attività svolta, dell’organizzazione e di quali benefici fiscali sono attualmente applicati. Da questo dipende, dunque, la scelta dei tempi e soprattutto della specifica sezione del RUNTS in cui iscriversi.
Gabriele Sepio
Proviamo a fare qualche esempio partendo dalle attività e dalle entrate dell’ente?
Accedendo al nuovo Registro unico, le attività di interesse generale potranno essere svolte a favore di categorie indistinte di beneficiari e non più a favore dei soggetti cc.dd. svantaggiati. Quest’ultimo vincolo, previsto per alcune importanti attività oggi svolte dalle ONLUS (ad esempio assistenza sanitaria, istruzione, sport), infatti non è più richiesto dal Codice del Terzo settore. Altro tema riguarda le attività “connesse”. Si tratta delle tipiche entrate commerciali (ad esempio somministrazione di alimenti e bevande, merchandising) che sono sottoposte a limiti quantitativi e qualitativi ben determinati. Nel caso delle ONLUS tali attività possono essere svolte solo se funzionalmente collegate a quelle di interesse generale. Limite che viene meno con la riforma del Terzo settore e che potrà consentire agli ETS di accedere a ulteriori forme di finanziamento finora precluse alle ONLUS, un esempio su tutti riguarda la possibilità di iniziare a ricevere corrispettivi a fronte di sponsorizzazioni. Potranno invece attendere fino alla definitiva abrogazione del regime ONLUS quelle realtà che presentano entrate di carattere commerciale con risultato di esercizio in utile. Laddove l’autorizzazione UE dovesse arrivare il prossimo anno, questa tipologia di ONLUS potrà continuare ad utilizzare i benefici fiscali previsti all’art. 150 del TUIR defiscalizzando le entrate derivanti da attività istituzionali e connesse. È evidente che in attesa dello scoccare del termine ultimo, le ONLUS con entrate commerciali saranno chiamate il prossimo anno a valutare con attenzione quale sezione del RUNTS scegliere in base all’impatto delle nuove regole fiscali.
Quali criteri potranno utilizzare le Onlus per scegliere la sezione del Runts più adatta alle proprie caratteristiche?
Per capire quale sezione del nuovo Registro del Terzo settore scegliere e soprattutto quale potrebbe essere quella più rispondente alle caratteristiche dell’ente, occorrerà prima di tutto verificare, come dicevamo, il tipo di attività svolta, il modello organizzativo (se ad esempio sussiste un prevalente apporto di volontari o di lavoratori) e il tipo di entrate derivanti dalle attività di interesse generale. Ad esempio se queste ultime sono pari ai costi oppure se l’ente genera un utile non superiore al 5% (per non più di due esercizi) molto probabilmente potrà qualificarsi come non commerciale in base alle nuove regole. In tal caso, l’ente potrà optare per la sezione residuale “altri enti del Terzo settore” ottenendo la defiscalizzazione dei margini eventualmente prodotti dall’attività istituzionale. Discorso diverso, invece, se l’ente è organizzato come una vera e propria impresa con utili che superano la soglia del 5% e entrate prevalentemente commerciali. In questo caso potrà valutare la qualifica di impresa sociale ottenendo la detassazione degli utili reinvesti nelle attività di interesse generale. Per gli enti erogativi, invece, che si sostengono mediante le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio o attraverso erogazioni liberali, ad esempio, si potrà prendere in considerazione la sezione “enti filantropici”. Va detto che una volta scelta la sezione del RUNTS più adatta in cui iscriversi l’ente potrà, al mutare delle condizioni, scegliere di cambiare la sezione di riferimento e la qualifica all’interno del nuovo registro conservando il proprio patrimonio.
L’applicazione delle nuove misure fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore è subordinata all’autorizzazione UE. Attenzione però, perché attorno a questo tema ruotano non pochi equivoci sul presupposto che il placet riguardi tutte le misure fiscali del CTS. Non è così. Peraltro, va sottolineato come tale percorso si sarebbe dovuto conciliare con l’inserimento di alcune precisazioni al Codice del Terzo settore contenute in un maxi-emendamento alla Legge di Bilancio 2022 e poi misteriosamente stralciato.
Gabriele Sepio
Le Onlus mantengono la possibilità di continuare ad applicare le agevolazioni fiscali previste dal Dlgs 460/1997 fino a quando la Commissione europea non avrà autorizzato alcuni articoli della parte fiscale del Codice del Terzo settore: questa domanda, di cui si parla da tempo immemore, è stata o no presentata? Che tempi sono previsti per avere risposta e completare quindi il quadro della riforma?
Le ONLUS potranno continuare ad applicare le misure agevolative previste dal D.lgs. n. 460/1997 fino alla fine dell’anno in cui arriverà la risposta della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (CTS). Nella sostanza, con riguardo ai prossimi step previsti per l’operatività della riforma, cominciamo anzitutto col dire che l’applicazione delle nuove misure fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore è subordinata all’autorizzazione UE. Attenzione, tuttavia, perché attorno a questo tema ruotano non pochi equivoci sul presupposto che il placet riguardi tutte le misure fiscali del CTS. In realtà non è così. Nel CTS ci sono norme fiscali già efficaci dal 2018 (ad es. le agevolazioni in tema di detrazione/deduzione per chi effettua erogazioni liberali), altre che sono sottoposte al vaglio UE e altre ancora, invece, che, sebbene non sottoposte al placet UE, entrano in vigore successivamente. Si pensi, ad esempio, alla disposizione di cui all’art. 79 del Codice che introduce i nuovi criteri per la qualificazione come commerciale/non commerciale delle attività svolte dagli enti e della natura dell’ente nel suo complesso. Tale disposizione non è soggetta al vaglio UE se non limitatamente ad uno specifico comma, che riguarda la possibilità per gli ETS non commerciali di svolgere l’attività con un margine di utile non superiore al 5% e per non più di due esercizi consecutivi (art. 79, comma 2-bis del CTS).
Al vaglio UE sono invece sottoposti i nuovi regimi forfetari per la tassazione dei redditi d’impresa degli ETS non commerciali e delle ODV e APS (artt. 80 e 86 del CTS), nonché per l’impresa sociale (art. 18 Dlgs 112/2017). Come chiarito dallo stesso ministro Andrea Orlando, è stato accelerato il percorso di notifica e sono state già avviate le interlocuzioni con la Commissione europea.
Peraltro, va sottolineato come tale percorso si sarebbe dovuto conciliare con l’inserimento di alcune precisazioni al Codice del Terzo settore contenute in un maxi-emendamento alla Legge di Bilancio 2022 e poi misteriosamente stralciato. Si trattava, nella specie, di alcuni interventi di coordinamento e semplificazione che ci auspichiamo verranno riproposti quanto prima. Nel frattempo ci sono già indicazioni che provengono dalle ultime modifiche normative e che ci fanno ritenere che l’autorizzazione UE arrivi entro il prossimo anno. Si pensi alla recente proroga introdotta per le Onlus nel Milleproroghe 2022 che risponde all’esigenza di coordinare l’accesso al contributo del 5 per mille con le tempistiche di avvio del RUNTS e con il definitivo smantellamento del regime Onlus.
Dal 2022 le organizzazioni che non risultano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, non accederanno al contributo del 5 per mille: per organizzazioni che dal 5 per mille ricevono milioni di euro evidentemente è una questione enorme. Le Onlus oggi iscritte al 5 per mille sono circa 22mila. Si parlava da giorni di un intervento transitorio, che con il Milleproroghe è arrivato. Che novità ci sono?
L’ultima novità che interessa le ONLUS è contenuta nel decreto Milleproroghe 2022, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nella sostanza, le ONLUS accreditate al contributo del 5 per mille 2021 continueranno fino al 31 dicembre 2022 (i.e. secondo anno successivo all’operatività del RUNTS) ad accedere al riparto secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato. Per le sole ONLUS, la competenza ai fini del riparto del contributo rimarrebbe ancora per un altro anno in capo all’Agenzia delle Entrate. Per le organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte invece nel meccanismo di trasmigrazione automatica nel RUNTS, viene prevista la possibilità di accreditarsi entro il più ampio termine del 31 ottobre 2022. Si tratta di modifiche che rispondono, a ben vedere, all’esigenza di coordinare la nuova disciplina del 5 per mille con le tempistiche di operatività del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore. Un emendamento importante dunque, quello che arriva con il Milleproroghe, che permetterà di coordinare il passaggio di consegne graduale tra Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro ai fini della gestione degli elenchi del 5 per mille. Questo perché, ed è bene sottolinearlo, dal prossimo anno, salvo le deroghe di cui abbiamo parlato, la sezione “enti del volontariato” verrà integralmente sostituita dagli “enti iscritti nel Registro del Terzo settore”.
Ci sono già indicazioni che ci fanno ritenere che l’autorizzazione UE arriverà entro il prossimo anno. Si pensi alla recente proroga introdotta per le Onlus nel Milleproroghe 2022 che risponde all’esigenza di coordinare l’accesso al contributo del 5 per mille con le tempistiche di avvio del RUNTS e con il definitivo smantellamento del regime Onlus.
Gabriele Sepio
Ci sono altri problemi o questioni aperte rispetto al 5 per mille e al RUNTS? Per esempio per le Fondazioni che non sono Onlus ma che beneficiano del 5 per mille in quanto iscritte ad altri elenchi, la situazione è tranquilla?
Non del tutto. Le modifiche introdotte dal Milleproroghe 2022 prevedono uno slittamento dei termini per garantire l’accesso al 5 per mille anche in questa fase transitoria di avvio del RUNTS, ma si riferiscono esplicitamente ai soli enti iscritti, alla data del 22 novembre 2021, nell’Anagrafe delle Onlus o ad ODV e APS. Per gli altri enti inclusi nella categoria del volontariato – vale a dire le fondazioni che svolgono attività nei settori Onlus – nulla cambia con l’emendamento approvato nel Milleproroghe. Permane, dunque, per tali enti il rischio di un’esclusione dal contributo del 5 per mille senza l’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS. In ogni caso, per le fondazioni che svolgono attività nei settori ONLUS resta ferma la possibilità di continuare a beneficiare del contributo perfezionando l’accesso nel RUNTS prima del 10 aprile 2022 e richiedendo, in sede di iscrizione, anche l’accredito al riparto. Nella sostanza, dunque, il permanere nella categoria del volontariato da parte delle fondazioni che operano nei settori ONLUS ma che non sono iscritti nell’Anagrafe è subordinato all’assunzione della qualifica di ente del Terzo settore e all’adeguamento statutario alla normativa del Terzo settore.
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