Non profit
Attività commerciali del Terzo settore, Orlando firma il decreto
Via libera dal ministro del Lavoro alla disciplina delle cosiddette attività “diverse” per la cui piena operatività si attende ora la firma del Ministro delle Finanze e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quali sono, dunque, i criteri per lo svolgimento delle attività diverse e, in particolare, quali i limiti alle entrate derivanti da queste ultime? Le risposte in questo focus
Arriva un altro tassello per il completamento della riforma del Terzo settore. Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha infatti annunciato, lo scorso 30 aprile, la firma del decreto che disciplina le c.d. attività “diverse” per la cui piena operatività si attende ora la firma del Ministro delle finanze e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta delle attività commerciali che gli enti del terzo settore potranno svolgere in via secondaria e strumentale accanto agli obiettivi principali di interesse generale. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le entrate derivanti dalle sponsorizzazioni o dalla vendita di beni e prestazioni di servizi, attraverso le quali solitamente gli enti reperiscono risorse per finanziare gli scopi principali. Attività, queste, che finora venivano regolate con criteri e requisiti eterogenei a seconda della tipologia di enti. Verranno assorbite nelle attività diverse, ad esempio, quelle c.d. “connesse” previste per le ONLUS oppure “marginali” per le organizzazioni di volontariato.
Con la riforma del Terzo settore tutte le tipiche attività commerciali diverse da quelle di interesse generale vengono, dunque, ricondotte all’interno di una unica categoria, con una disciplina finalmente uniforme per tutti gli enti. Questa regolamentazione permetterà di raggiungere due obiettivi importanti. Da un lato superare le incertezze legate alla possibilità per gli enti non profit di potersi finanziare svolgendo attività commerciale che non rientra tra gli scopi principali, purchè siano rispettati paletti ben precisi. Dall’altro stabilire regole valide per tutti al fine di evitare che si possano utilizzare gli enti non profit come scorciatoia per svolgere vere e proprie attività commerciali mascherate dietro lo schermo formale del terzo settore. Uno schema troppo spesso favorito dalla concessione di incentivi fiscali a pioggia non accompagnati da puntuali regole di trasparenza.
Ma quali sono, dunque, i criteri per lo svolgimento delle attività diverse e, in particolare, quali i limiti alle entrate derivanti da queste ultime?
Un primo aspetto da considerare riguarda la secondarietà. Gli enti del terzo settore dovranno, infatti, garantire lo svolgimento in via prevalente delle attività di interesse generale. Per questa ragione le attività diverse sono ammesse purchè rientranti in due parametri alternativi. Il primo prevede, come per le imprese sociali, che i ricavi derivanti da questo tipo di attività non siano superiori al 30% dei ricavi complessivi dell’ente. Il limite potrà essere “elastico”, ovvero laddove si dovesse superare la soglia per una annualità sarà possibile recuperare la differenza l’anno successivo. Ad esempio, in caso di entrate da attività diverse pari al 40% (quindi del 10% superiore alla soglia) sarà necessario rispettare il limite del 20% l’anno successivo. Il secondo parametro per rispettare la secondarietà prevede che i ricavi da attività diverse non possa superare il 66% delle spese complessive dell’ente. Sarà quest’ultimo, molto verosimilmente, il parametro più gettonato dai tantissimi enti che svolgono attività principale in forma gratuita o senza ricevere corrispettivi veri e propri. A favorire l’utilizzo di questo criterio concorrerà anche il fatto che tra i costi complessivi potranno essere considerati quelli figurativi riguardanti l’impiego dei volontari.
Il secondo parametro fondamentale per poter svolgere attività diverse sarà quello della strumentalità. Questo significa che tali attività dovranno essere esercitate per la diretta realizzazione di quelle principali, ovvero delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente del Terzo settore. Viene meno, dunque, un criterio che finora aveva limitato il ricorso alle attività connesse da parte delle ONLUS. Per queste ultime l’Agenzia delle entrate ha da sempre richiesto la presenza di un vincolo funzionale con quelle di interesse generale. Il criterio richiesto dalle nuove regole del terzo settore richiede, dunque, che le risorse derivanti dalle attività diverse, qualunque esse siano, debbano essere reinvestite negli scopi principali dell’ente.
Laddove l’ente non dovesse rispettare tali parametri si potrà arrivare anche alla cancellazione dell’ente dal registro unico nazionale del terzo settore, con conseguente perdita della qualifica di ETS. Dal punto di vista fiscale tali attività potranno godere di alcuni regimi forfettari. Una volta ottenuta l’autorizzazione della UE sulle misure tributarie previste dal codice del terzo settore, gli enti del terzo settore non commerciali potranno beneficiare di un regime forfettario agevolato (art. 80 del codice del terzo settore). Mentre le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato potranno godere, entro il limite dei 130 mila euro di entrate commerciali, di un regime speciale che non prevede l’applicazione dell’IVA e che, sostanzialmente, azzera l’impatto legato all’imposizione diretta (si applicherebbe in questo caso un coefficiente di redditività dell’1% per ODV e del 3% per APS). Vale la pena notare il regime delle attività diverse semplifica anche il trattamento fiscale oggi riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. Per quelle, tra queste ultime, che decidessero di restare fuori dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le attività commerciali restano agevolate fiscalmente solamente se connesse allo svolgimento di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni. Fuori da questo parametro le entrate scontano una tassazione ordinaria con IVA al 22% e IRES al 24%. Il trattamento fiscale agevolato previsto dalla riforma del terzo settore, al contrario, assorbe qualsiasi entrata commerciale nei limiti quantitativi previsti. Vale la pena ricordare, restando nel confronto con il trattamento riservato alle associazioni sportive, che, a seguito dei decreti di riforma dello sport (in particolare D.lgs 36/2021), è prevista l’introduzione di puntuali limiti alle entrate commerciali degli enti sportivi che dovranno seguire, secondo il medesimo schema previsto dalla riforma del terzo settore, criteri di secondarietà e strumentalità.
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