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Decreto ristori e ristori bis: la scheda

Con Dl 137/2020 e 149/2020 il Governo interviene con nuove misure per sostenere i soggetti che hanno subito delle restrizioni a seguito degli ultimi Dpcm. Ma quali misure effettivamente riguardano il Terzo settore? Tutte le novità a partire dalla proroga del termine per l'adeguamento degli statuti che scadrà il prossimo 31 marzo 2021

di Gabriele Sepio

A pochi giorni di distanza il Governo interviene con nuove misure per sostenere i soggetti che hanno subito delle restrizioni a seguito degli ultimi D.P.C.M. Si tratta dei così detti decreti Ristori e Ristori bis (rispettivamente D.l. n. 137/2020 e 149/2020).

Ma quali misure effettivamente riguardano il Terzo settore?

Innanzitutto il Senato ha approvato la proroga del termine per l'adeguamento degli statuti che scadrà il prossimo 31 marzo 2021. Per la conferma di questo nuovo termine occorrerà attendere la conversione in Legge del decreto Ristori che ora passa all'esame della camera. Entro il 31 marzo le Onlus, Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato potranno approvare gli statuti con le maggioranze semplificate.

Sicuramente gli enti non profit dotati di partita IVA, che svolgono attività commerciali il cui codice ATECO è inserito nel D.L. Ristori possono accedere al contributo a fondo perduto di 50 milioni di euro stanziato per tutti gli operatori dei settori investiti dagli ultimi DPCM (art. 1 D.L. n. 137/2020). Tra i beneficiari, ad esempio, vi rientrano ASD e SSD che gestiscono circolari sportivi, palestre. Si tratta di una misura fiscale che riprende il precedente contributo a fondo perduto previsto dal D.l. Rilancio (art. 25) ma che si differenzia da quest’ultimo in quanto il beneficio può spettare anche se le entrate superano i 5 milioni di euro. In tal caso la percentuale da applicare al decremento di fatturato è pari al 10%.

Attenzione però perché la possibilità di poter accedere al contributo è determinato sulla base di tre parametri: (i) decremento di 2/3 del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; (ii) percentuale specifica da applicare al decremento; (iii) moltiplicatore indicato per ciascun codice attività nell’allegato 1 del D.L. (ad esempio per le ASD/SSD è pari al 200%).

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, chi ha già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 D.L. Rilancio, l’accredito avviene in automatico sul conto corrente già indicato nella precedente domanda, mentre per gli altri soggetti devono presentare un’apposita domanda mediante una procedura web.

Una riflessione su questo criterio per l’assegnazione dei “ristori”. È evidente, anche dai requisiti richiesti per ottenere il finanziamento a fondo perduto, che la norma è tarata su un modello profit che non tiene conto delle caratteristiche delle entrate degli enti non profit. Questi ultimi, infatti, vedranno in molti casi ridurre drasticamente le proprie entrate che, sebbene non qualificate come ricavi, oggi sostengono lo svolgimento di attività gratuite di interesse generale. In parole semplici alcune fonti di entrata di carattere non commerciale, come le donazioni o i corrispettivi ricevuti dagli associati, permettono oggi all’ente di poter svolgere gratuitamente e senza ricevere corrispettivi, una serie di attività a beneficio di tutti. Credo sia opportuno iniziare a ragionare in forma stabile sull’inserimento di disposizioni ad hoc per gli enti non profit che tengano conto delle loro particolarità a partire dall’assenza di entrate inquadrabili come ricavi.

Accanto a tale contributo, i decreti emergenziali hanno previsto due importanti fondi per il sostegno delle realtà non profit. Uno dedicato alle sole ASD e SSD (art. 3 del D.L. 137/2020) che ammonta a 70 milioni di euro e che servirà a sostenere le realtà che hanno cessato o ridotto la propria attività. Inizialmente il Decreto Ristori aveva previsto un fondo iniziale di 50milioni che, con il successivo provvedimento, è stato incrementato con risorse aggiuntive previste nel D.L. Rilancio dando vita al “Fondo unico per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche” (art. 29 D.l. 149/2020). Restano da chiarire i parametri per assegnare le risorse anche se verosimilmente si potrebbero adottare quelli già utilizzati in precedenza per l’erogazione dei contributi in conto locazioni e a fondo perduto. In questa ottica potranno assumere rilevanza i costi sostenuti dalle ASD per i canoni di locazione (inclusi quelli derivanti da contratti di comodato), canoni concessori per l’utilizzo di strutture sportive pubbliche, costi di fornitura di servizi, al netto di eventuali altri contributi di cui l’ente abbia già usufruito in base alle disposizioni del Decreto “Ristori”.

Accanto al fondo per le ASD e SSD, il Decreto Ristori bis ne ha previsto uno dedicato esclusivamente al Terzo settore (art. 15). Si tratta di una misura attesa dagli operatori che dovrebbe aiutare le tante realtà non profit che – a causa della sospensione dell’attività istituzionale – non sono in grado di trovare le risorse necessarie per riprendere una volta che si saranno allargate le maglie delle misure restrittive. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

È un fondo di 70 milioni di euro destinato agli interventi rivolti ad associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e ONLUS iscritte nei registri di settore (art. 15). Tali enti già dotati nel periodo transitorio della qualifica di ente del Terzo settore possono, accedere alla misura prestando attenzione a che non abbiano già fatto richiesta per uno dei contributi a fondo perduto previsto dal D.l. Ristori (n. 137/2020). Più nello specifico, la misura in questione non è cumulabile né con il contributo previsto dall’art. 1 del Decreto ristori né tantomeno con quello per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di cui all’art. 3. In questo caso, quindi, una ASD dotata anche della qualifica di APS laddove dovesse risultare già beneficiaria del contributo stanziato con il fondo di cui all’art. 3 del Decreto Ristori, non potrà accedere anche al fondo per il Terzo settore. Una limitazione questa che – seppur sembri discriminatoria – in realtà consentirà a tutte le realtà non profit che ne abbiano diritto di poter beneficiare di risorse necessarie per continuare lo svolgimento della propria attività istituzionale.

Sempre nell’ottica di aiutare il Terzo settore, vengono introdotte delle novità rispetto al precedente provvedimento anche per il mondo sportivo.

Prima fra tutte la possibilità la possibilità di usufruire di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione corrisposti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per coloro che nei settori riportati nella tabella 1 del decreto “Ristori”, tra i quali le associazioni e società sportive dilettantistiche

Per aiutare, invece, chi lavora nel mondo dello sport il Decreto Ristori ha previsto per il mese di novembre un’indennità di 800 euro riconosciuta (art. 17 del D.l. n. 137/2020) che con il Ristori bis viene estesa alle collaborazioni scadute al 31 ottobre con un aumento della copertura finanziaria attraverso eventuali disavanzi del bilancio di Sport e salute (ente che si occupa dell’erogazione delle indennità). Sul punto, è bene ricordare che beneficiari possono essere i lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 17). Le modalità di erogazione rimangono le stesse: se si tratta di soggetti che abbiano già percepito le indennità di marzo, aprile, maggio e giugno la procedura sarà automatica. Diversamente, per chi ne voglia fare richiesta per la prima volta dovrà essere utilizzata l’apposita piattaforma di Sport e salute.

Infine, sul fronte dei versamenti tributari, prevista la sospensione dei pagamenti relativi a ritenute alla fonte, addizionale regionale, IVA. Attenzione però: dalla lettura della norma, beneficiari possono essere solo gli enti non profit dotati di partita Iva e che svolgono attività commerciale. In tali circostanze, si può procedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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