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Salvini in Tribunale a Catania tra kermesse elettorale e attacco allo stato di diritto
Si avvicina la data del 3 ottobre, anniversario della strage di Lampedusa nel 2013, ma anche giorno dell’Udienza preliminare nel tribunale di Catania, che vede imputato il senatore Salvini per il prolungato trattenimento di decine di naufraghi a bordo della nave militare Gregoretti, ormeggiata nel porto di Siracusa nel mese di luglio del 2019. Il reato contestato è sequestro di persona, ma in caso di processo potrebbero comunque emergere altri profili penali rilevanti ai fini di una condanna
Si avvicina la data del 3 ottobre, anniversario della strage di Lampedusa nel 2013, ma anche giorno dell’Udienza preliminare nel tribunale di Catania, che vede imputato il senatore Salvini per il prolungato trattenimento di decine di naufraghi a bordo della nave militare Gregoretti, ormeggiata nel porto di Siracusa nel mese di luglio del 2019. Il reato contestato è sequestro di persona, ma in caso di processo potrebbero comunque emergere altri profili penali rilevanti ai fini di una condanna. Si dovrà verificare in ogni caso se saranno ammesse parti civili, e se gli avvocati nominati sapranno svolgere indagini difensive che possano fare emergere ulteriori elementi di responsabilità a carico dell’ex ministro dell’interno. Sempre che il processo non si chiuda nella stessa giornata del 3 ottobre.
Da settimane il leader della Lega ha lanciato una martellante campagna mediatica chiamando a raccolta i suoi seguaci per una kermesse di tre giorni a Catania, in modo da trasformare il procedimento giudiziario a suo carico nell’ennesima occasione di propaganda per il suo partito. Una pressione indebita, esercitata con un uso massiccio dei social, sul giudice che dovrà decidere sul caso, un tentativo di sovvertire le basi stesse dello stato di diritto, giustificando il suo operato non con le norme di legge o con le Convenzioni internazionali, ma con il mero richiamo alla finalità di difendere i confini, o addirittura al contrasto del terrorismo, come se i fini perseguiti giustificassero le prassi ed i mezzi utilizzati dalle autorità militari italiane (IMRCC- Centrale di coordinamento della Guardia costiera e forze di polizia) su indicazione espressa dell’ex ministro dell’interno.
Malgrado Salvini avesse dichiarato in passato che sarebbe venuto a Catania per dichiararsi “colpevole” di avere difeso le frontiere nazionali, rivendicando il suo comportamento nel caso Gregoretti come legittima attività di contrasto dell’immigrazione irregolare nei confronti di “clandestini”, dai mezzi di informazione si è appreso che la settimana scorsa l’ex ministro dell’interno avrebbe presentato al Giudice dell’Udienza Preliminare di Catania una corposa memoria difensiva nella quale difende le sue scelte e chiama in causa altri membri del governo giallo-verde, che a suo dire avrebbero condiviso la decisione di non fare sbarcare i naufraghi della nave Gregoretti fino a quando altri Stati europei non si fossero impegnati a prenderne in carico la maggior parte. Per il leader leghista, “L’attesa per lo sbarco si era resa necessaria per concordare la redistribuzione in altri Paesi europei, con il pieno coinvolgimento del governo italiano”.
Tra le argomentazioni difensive addotte dall’ex ministro dell’interno, il richiamo alle Convenzioni internazionaliche non imporrebbero agli Stati un obbligo immediato di sbarco, ed al Pre-accordo di Malta (altrimenti definito come “Dichiarazione di Malta”, anche se poi non veniva ratificato dal successivo Consiglio Europeo) del 23 settembre 2019, mai diventato atto vincolante dell’Unione Europea, per espresso rifiuto di altri Stati, e dunque privo di qualsiasi efficacia normativa, secondo cui alcuni governi si sarebbero impegnati a dare accoglienza ad una parte dei naufraghi soccorsi dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale. Non si può neppure ammettere la ricorrenza di una causa di giustificazione, consistente nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che si sarebbe concretizzata nell’attesa della “disponibilità” di altri Stati alla distribuzione dei migranti. Se si considera il numero ingente di naufraghi sbarcati da navi private e da navi militari nei porti italiani negli ultimi sette anni, non si rilevano casi gravi di minaccia per “l’ordine e la sicurezza pubblica”, minaccia che non poteva certo ricorrere se si fosse proceduto allo sbarco immediato dei naufraghi presenti a bordo della Gregoretti, in conformità all’art. 10 terdel Testo unico sull’immigrazione n.286/98.
Nelle dichiarazioni difensive rese ai media e attraverso i social da Salvini, e persino nella memoria difensiva presentata a Catania, non manca un richiamo alle intercettazioni del caso Palamara, riguardanti le vicende processuali dell’ex ministro dell’interno,un “richiamo” che si traduce in una indebita pressione sul Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, come se un suo eventuale giudizio sfavorevole potesse adombrare una partecipazione del magistrato giudicante ad un disegno di politica giudiziaria di cui lo stesso Salvini sarebbe vittima.
L’ex ministro dell’interno, secondo quanto riferito dai media, adduce nella sua memoria difensiva una “prassi consolidata’ concordata a livello di governo, che però in realtà si sarebbe formata nei confronti di soccorsi operati da organizzazioni non governative (ONG) con navi in prevalenza battenti bandiera straniera, di cui si discuterà di certo a Palermo nella prossima udienza preliminare sul caso Open Arms. Circostanze e prassi che però nel caso Gregoretti non si riscontrano in quanto le persone soccorse in attesa dello sbarco a terra si trovavano già in territorio italiano, su una nave militare italiana, ormeggiata in acque italiane e sotto il controllo esclusivo delle autorità italiane. Nel caso Gregoretti, ovviamente, non rimane peraltro alcuno spazio per fondare il prolungato diniego di sbarco a terra su quanto previsto dal Decreto sicurezza bis dello scorso anno che, sia pure in violazione delle Convenzioni internazionali, richiamate dall’art. 117 della Costituzione, prevede tale divieto solo nei confronti di navi non qualificabili come “navi militari”.
Sulle Convenzioni di diritto del mare l‘attacco della difesa dell’ex ministro è totalmente fuorviante perché non si può confondere il “coordinamento” imposto agli Stati nelle attività di salvataggio fino allo sbarco a terra,in base alla Convenzione SAR ( ricerca e salvataggio) di Amburgo del 1979 ed alle conseguenti Linee guida IMO, che comunque non possono derogare il codice penale e leggi dello Stato, con il coordinamento consistente nella redistribuzione dei naufraghi(?) a livello europeo, che deriverebbe, secondo quanto afferma Salvini, dal pre-accordo di Malta (definito come Dichiarazione di Malta) tra Germania, Francia, Italia e Malta, del 23 settembre 2019 . Le trattative tra i diversi governi europei, che avevano aderito a quell’accordo sulla redistribuzione dei naufraghi, rimangono cosa ben diversa dal soccorso in mare e dall’assegnazione di un “porto di sbarco sicuro” ( Place of safety – POS) previsto da Convenzioni internazionali che non erano certo modificabili da un accordo informale e preliminare tra quattro stati europei.
Il continuo riferimento al pre-accordo di Malta ( Dichiarazione di Malta del 23 settembre 2019) dunque successiva ai fatti contestati occorsi a bordo della nave Gregoretti alla fine di luglio dello stesso anno, e alle trattative con gli Stati europei, risulta inoltre inappropriato per una evidente questione temporale e perché scivola malamente sul richiamo al Regolamento Dublino che si applica solo ai richiedenti asilo. E tali possono diventare i naufraghi solo dopo avere formalizzato una richiesta di protezione, evidentemente dopo lo sbarco a terra. Il pre-accordo di Malta del 23 settembre 2019, anche a volerlo definire come la “Dichiarazione di Malta”, non offre basi legali per giustificare “a posteriori” la scelta di ritardare lo sbarco a terra dei naufraghi soccorsi dalla nave Gregoretti due mesi prima. Tutti gli atti dell’Unione europea, che Salvini richiama per giustificare il protrarsi del trattenimento a bordo della nave in vista della redistribuzione a livello europeo, sono atti politici privi di valore vincolante. Non può che sorprendere che anche la memoria difensiva presentata al Tribunale di Catania reiteri il richiamo ad un atto politico internazionale ( la “Dichiarazione di Malta”) privo di effetti normativi perché rimasto senza approvazione da parte del Consiglio europeo, e addirittura successivo al verificarsi dei fatti contestati, per giustificare decisioni assunte dal ministro dell’interno sul caso Gregoretti, ben due mesi prima che a Malta gli esponenti di quattro governi proponessero una linea di azione politica che rimaneva di fatto affidata alla mera volontà degli Stati firmatari.
I richiami operati da Salvini nella sua memoria difensiva ai casi nei quali si era impedito lo sbarco, se non l’ingresso nelle acque territoriali o nei porti italiani alle navi delle ONG, non possono dunque assumere alcun rilievo nel caso della Gregoretti, che e’ nave militare battente bandiera italiana. In virtù della posizione rivestita l’ex ministro dell’interno avrebbe dovuto ricordare nelle sue più recenti esternazioni che la Corte di cassazione con la sentenza del 20 febbraio scorso ha dichiarato illegittimo l’arresto della comandante Carola Rackete, accusata dallo stesso Salvini addirittura di speronamento di un mezzo della Guardia di finanza, per avere esercitato il legittimo diritto allo sbarco in Italia dei naufraghi soccorsi nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale.
Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di soccorso non si conclude nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro. La Cassazione è chiarissima sul punto: non «può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave». Un principio di diritto inossidabile, che però la difesa del senatore Salvini sembra ignorare del tutto.
Una sentenza, questa della Corte di cassazione,che, se sarà richiamata nella ricostruzione delle fonti normative anche dal Giudice dell’udienza preliminare di Catania, al di là dell’evidente differenza del caso, imporrà l’applicazione di un sistema di gerarchia delle fonti in base al quale andrà respinta la tesi difensiva secondo cui nel caso Gregoretti non ricorrerebbe una violazione dell’art. 10 ter del decreto legislativo n.286/98 ( Testo unico sull’immigrazione). Che stabilisce, per tutte le persone soccorse in mare e sotto il controllo delle autorità italiane, lo sbarco a terra e l’avvio delle procedure di identificazione e di accesso all’eventuale richiesta di protezione, secondo il cd. approccio Hotspot. Di certo un pre-accordo politico tra alcuni stati europei, come quello stipulato a Malta il 23 settembre 2019,, con la finalità di una successiva redistribuzione delle persone soccorse nel Mediterraneo centrale, ma a condizioni ben determinate, risulta comunque privo di effetti normativi, non ha effetto retroattivo, e non può prevalere su una legge dello Stato. Anche le Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018,secondo cui si sostiene da parte di Salvini che si poteva ritardare lo sbarco fino a quando non si fosse trovato un accordo sulla redistribuzione costituiscono un ulteriore argomento di accusa nei confronti dell’ex ministro, perché prevedono si “un nuovo approccio allo sbarco” ma con trasferimenti tra Stati membri “solo su base volontaria” e risultano comunque finalizzate alla distinzione tra “migranti irregolari, che saranno rimpatriati” e “persone bisognose di protezione internazionale”. Distinzione che evidentemente non può svolgersi a bordo della nave soccorritrice, ma solo dopo lo sbarco a terra, che dunque, anche per questa ragione, deve avvenire nei tempi più rapidi.
La “scriminante” dell’adempimento del dovere, addotta da settimane dal senatore Salvini che dichiara continuamente come nel caso Gregoretti abbia difeso i confini nazionali, ripresa adesso nella memoria difensiva presentata al tribunale di Catania, non richiama alcuna norma giuridica da adempiere, oltre il generico fine di “difendere i confini” o “contrastare l’immigrazione illegale”. La nave Gregoretti costituiva già territorio italiano, i naufraghi si trovavano già in Italia al momento nel quale veniva bloccato dal ministro dell’interno il loro sbarco a terra. Al riguardo appare non pertinente l’affermazione, contenuta nella memoria difensiva e largamente anticipata dai media, circa la presenza di due scafisti a bordo della Gregoretti, ricavata dalla presenza di un telefono satellitare, senza citare nomi e relativo procedimento penale ma restando sul piano della mera deduzione. La presenza di scafisti a bordo delle navi di soccorso private e militari costituisce da anni un elemento assolutamente normale, provato da centinaia di arresti da parte della polizia, e di sentenze di condanne da parte della magistratura, che non legittima il trattenimento a bordo, mentre semmai dovrebbe accelerare, per ovvi motivi, lo sbarco dei naufraghi a terra. L’insistenza dei media sulla presenza di scafisti a bordo della nave Gregoretti conferma quanto siano gravi le responsabilità di mezzi di informazione che nascondono i fatti e le responsabilità reali ,accentuando elementi parziali e marginali, già fatti notori, che però sono facilmente digeribili da una opinione pubblica martellata quotidianamente da proclami sovranisti e sicuritari. Approfondire, ricostruire le fonti normative, riconoscere effetti al diritto internazionale secondo i richiami costituzionali, sembrano ormai lussi riservati a pochi addetti ai lavori, ma valutare le responsabilità in un processo penale richiede una completa indipendenza rispetto alla pressione dei “populismi” di segno diverso. Se il senatore Salvini è stato eletto ed ha operato come ministro in nome del “popolo italiano” questo non lo assolve, come ha stabilito anche il Parlamento concedendo l’autorizzazione a procedere, dal rispetto delle leggi dello Stato e delle Convenzioni internazionali alle quali si riconosce anche per effetto della procedura di ratifica un preciso e diretto valore vincolante.
La nave di soccorso può essere ritenuta un POS (Place of safety) temporaneo solo al fine del completamento delle operazioni di soccorso, ma le Convenzioni internazionali non autorizzano che possa diventare un luogo di trattenimento a tempo indeterminato dei naufraghi in attesa che le trattative tra gli Stati sul loro ritrasferimento, cosa ben diversa dal coordinamento ai fini del soccorso in mare, abbiano termine. Il principio di sovranità nazionale può essere certo salvaguardato dopo lo sbarco a terra ed il completamento dell’operazione di salvataggio in mare, nel rispetto delle leggi italiane e della normativa europea (come la Direttiva sui rimpatri 2008/115/CE e le Decisioni del Consiglio Europeo) che prevedono l’identificazione dei naufraghi con l’approccio hotspot ( art. 10 ter T.U. 286/98 che riguarda precisamente “Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare) le procedure per l’accesso alla protezione, il trattenimento amministrativo, il respingimento o l’espulsione degli stranieri irregolari. Come osserva ancora di recente l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, “La mancanza di un accordo su un meccanismo di sbarco regionale, da tempo invocato da UNHCR e OIM, non può essere una scusa per negare a persone vulnerabili un porto sicuro e l’assistenza di cui hanno bisogno, come previsto dal diritto internazionale”. nel caso della nave Gregoretti questo rifiuto si è verificato per quattro giorni nei confronti di persone che si trovavano già su una nave militare battente bandiera italiana ormeggiata in porti italiani.
Secondo quanto riferito dai media, Salvini si difenderebbe adesso affermando che ” “che i più di 100 immigrati erano rimasti a bordo della nave, senza pericoli e con massima assistenza, solo il tempo necessario per concordare con altri Paesi europei il loro trasferimento. Il tutto nel pieno coinvolgimento del governo italiano, tanto da rilevare il ruolo decisivo del Ministero dei Trasporti nell’assegnazione del Pos (luogo di sbarco sicuro)”.
In ordine al contestato reato di sequestro di persona le argomentazioni addotte sui media dall’ex ministro dell’interno per escludere la ricorrenza del “dolo specifico”, alla luce delle dichiarazioni pubbliche, anche recenti, di Salvini che rivendica le scelte fatte nel caso Gregoretti, , costituiscono un evidente “autogol” perché in più occasioni il capo della Lega ha ammesso che la trattativa con gli altri paesi era nelle sue mani e questo esonera da responsabilità il premier Conte ed il Ministro dei trasporti. Successive dichiarazioni politiche del capo del governo non modificano la dinamica dei fatti , la catena di comando che li determinò ed il sistema normativo che era vigente nel mese di luglio del 2019 quando si erano verificati i fatti oggetto del procedimento penale. Tutti elementi che si possono ricavare da una attenta lettura degli atti processuali ricavabili dal procedimento di autorizzazione a procedere poi concessa dal Senato.
Il National Coordination Centre, esistente nell’ambito della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del ministero dell’interno in base al Regolamento dell’Unione Europea 1052/2013 (istitutivo del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere- EUROSUR), che tratta direttamente con le autorità straniere ai fini del salvataggio in mare e del contrasto dell’immigrazione irregolare, ed autorizza ( o meno) lo sbarco dei naufraghi soccorsi in mare, dando indicazioni conseguenti all’IMRCC (Centrale di coordinamento della Guardia costiera italiana), operava nell’ambito di un sistema gerarchico al cui vertice era esclusivamente il ministro dell’interno. Risulta peraltro agli atti del Tribunale dei ministri che già il 27 luglio 2019 la Centrale di coordinamento della Guardia costiera italiana (IMRCC) aveva richiesto al ministero dell’interno la indicazione di un POS (Porto sicuro di sbarco) richiesta che veniva respinta fino al 30 luglio 2019, per oltre tre giorni dunque. E quindi la decisione sullo sbarco o sul trattenimento delle persone che si trovavano a bordo della Gregoretti in quei giorni di luglio del 2019, mentre si svolgevano trattative con altri governi europei sulla destinazione dei naufraghi, era direttamente ed esclusivamente riferibile all’ex ministro dell’interno.
Adesso sembra che il senatore Salvini, contraddicendo precedenti affermazioni, rinunci a chiamare in causa il premier Conte nel processo di Catania. Un “messaggio”, forse, che il capo della Lega lancia all’indirizzo del primo ministro alla vigilia del processo. Ma la lista dei testimoni potrebbe essere comunque molto lunga. Sempre che la difesa del l’ex ministro dell’interno non opti per il rito abbreviato. magari per chiudere con un colpo di scena, in una sola giornata, l’intero processo, con il prevedibile tripudio di bandiere leghiste.
Per quanto abbiamo osservato in precedenza appare comunque priva di fondamento legale la tesi difensiva addotta dal senatore Salvini secondo il quale il governo ed i ministero dei Trasporti (meglio delle Infrastrutture) avrebbero condiviso la sua decisione di trattenere a bordo della nave Gregoretti i naufraghi fino ad una risposta affermativa da parte di altri Stati europei in ordine alla richiesta di ritrasferimento. Una prassi illegittima che purtroppo, senza raggiungere la gravità di quanto occorso a bordo della nave Gregoretti nel luglio dello scorso anno, continua a ripetersi ancora oggi. E da un punto di vista politico questa prassi e la mancata abrogazione del decreto sicurezza bis, che pure non si poteva applicare al caso Gregoretti, costituiranno un formidabile occasione di propaganda per il capo leghista, che ha chiamato a raccolta il suo “popolo” a Catania, comunque vada l’Udienza preliminare davanti al Giudice del Tribunale il prossimo 3 ottobre. Una occasione nella quale, oltre a ricordare la strage di Lampedusa e gli effetti indiretti delle politiche di morte attuate da Salvini, con centinaia di vittime nel Mediterraneo, in continuità peraltro con le scelte politiche di governi precedenti ( come gli accordi tra Italia e governo di Tripoli), si dovrà vigilare, proprio nel processo che “andrà in onda” il 3 ottobre, sul rispetto del principio costituzionale della indipendenza della magistratura e dunque sullo Stato di diritto, e sulla tenuta democratica del paese.
*Fulvio Vassallo Paleologo: avvocato, esperto di diritti umani e docente di diritto internazionale all'Università di Palermo. Intervento pubblicato su ADIF, Associazione Diritti e Frontiere.
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