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Breve guida al nuovo 5 per mille

L'obiettivo principale del decreto è il riordino delle regole e dei criteri di accesso ai contributi, con modifiche e aggiornamenti che investono anche la trasparenza e le procedure di rendicontazione. Le principali novità illustrate dal tributarista ed esperto di diritto del Terzo settore Gabriele Sepio

di Gabriele Sepio

Al via le nuove regole per il funzionamento del 5 per mille. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (D.P.C.M. 23 aprile 2020) si aggiunge un altro tassello importante alla riforma del Terzo settore. Il DPCM, infatti, segue, a distanza di pochi giorni, la definitiva approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dello schema di decreto sul nuovo Registro Unico Nazionale.

Tante le novità, a partire dalla tanto attesa accelerazione dei tempi di erogazione dei fondi a favore dei circa 58 mila enti attualmente iscritti negli elenchi del 5 per mille. Un numero destinato a salire con la completa operatività del Registro Unico del terzo settore.

Obiettivo principale del decreto, dunque, il riordino delle regole e dei criteri di accesso ai contributi, con modifiche e aggiornamenti che investono anche la trasparenza e le procedure di rendicontazione.

  • Un primo aspetto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del contributo. Si allarga, come anticipato, la platea di potenziali beneficiari: nella categoria degli “enti del volontariato” saranno infatti inclusi tutti gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUNTS), non più solo Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni riconosciute che operano nei settori Onlus. In altri termini, potranno accedere tutti gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche e iscritti nel nuovo Registro unico nazionale (con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società). La modifica, tuttavia, sarà efficace a partire dal periodo di imposta successivo a quello di prima operatività del RUNTS. Invariati, invece, i restanti settori di destinazione del contributo, come ad esempio la ricerca scientifica e sanitaria, l’università, lo sport dilettantistico.
  • Passando agli aspetti più propriamente operativi, altra novità riguarda la possibilità per gli enti del Terzo settore di indicare già in sede di iscrizione al RUNTS, per via telematica, la volontà di accedere al cinque per mille. Resta salva la possibilità di accreditarsi successivamente entro la data del 10 aprile.
  • Per le altre categorie di enti, la richiesta di accreditamento andrà presentata sempre entro il 10 aprile all’Amministrazione di riferimento a seconda dell’ambito operativo, seguendo le modalità previste dal decreto. Basti pensare, ad esempio, ad una Associazione sportiva dilettantistica (ASD) che potrà presentare la domanda di accreditamento in via informatica al Comitato olimpico nazionale italiano utilizzando un modello di iscrizione che verrà reso disponibile direttamente sul sito web del CONI.
  • Per quanto concerne, invece, la pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti al cinque per mille le competenti Amministrazioni dovranno provvedervi entro il 20 aprile di ogni anno con la possibilità per il legale rappresentante di richiedere rettifiche/variazioni entro il 30 aprile. Fissato, invece, al 10 maggio il “nuovo” termine per la pubblicazione degli elenchi definitivi, mentre entro il successivo 31 dicembre ciascuna Amministrazione pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli ammessi e degli esclusi, trasmessi entro la stessa data all’Agenzia delle entrate. Il decreto, inoltre, conferma il carattere permanente degli elenchi del cinque per mille: non occorrerà, infatti, presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva (adempimenti necessari solo in caso di variazioni significative come nel caso di modifica del rappresentante legale dell’ente).
  • Un ulteriore cambiamento inserito nel decreto riguarda l’importo minimo erogabile che passa da 12 a 100 euro. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno corrisposte all’ente indicato dal contribuente ma verranno ripartite tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse da ciascun contribuente. Una semplificazione importante, che consente l’accesso al contributo anche per gli enti con volumi più ridotti (si pensi alle tante piccole associazioni operanti a livello locale), evitando tuttavia un eccessivo dispendio di risorse nell’assegnazione di somme in misura minima.
  • Per quanto concerne l’erogazione del contributo, invece, gli importi finali verranno definiti dal Ministero dell’economia e finanze sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle entrate, con successiva erogazione da parte dell’Amministrazione competente per ciascuna categoria di enti.
  • Particolare attenzione, infine, agli obblighi di trasparenza previsti sia per gli enti destinatari del contributo che per le Amministrazioni erogatrici. Sul primo fronte, entro un anno dall’erogazione delle somme tutti gli enti beneficiari saranno tenuti a redigere un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali dovrà risultare l’effettivo utilizzo di quanto percepito. Tali documenti dovranno poi essere pubblicati sul sito web e trasmessi all’Amministrazione competente. Restano esclusi dall’invio, salvo richiesta, i soggetti beneficiari di somme inferiori a 20mila euro, che dovranno conservare per dieci anni i documenti redatti. Per gli enti che non procedono all’invio della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta scatta una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito. Precisi obblighi anche per le amministrazioni che saranno tenute, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, a pubblicare in un’apposita sezione del proprio sito gli elenchi dei soggetti che hanno ricevuto le somme e il relativo importo.

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