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Statuti del Terzo settore: adeguamento possibile anche dopo il 2 agosto

Il termine estivo garantisce solo di poter usufruire di un regime alleggerito per i voti in assemblea. Lo chiarisce il Ministero del lavoro che interviene anche su enti con personalità giuridica, numero dei soci per Odv e Aps e indicazioni sulle deleghe

di Lara Esposito

Si potranno adeguare gli statuti per diventare ente del terzo settore anche dopo il 2 agosto 2019. Se ne parla da tempo, ma la precisazione nero su bianco è arrivata con una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 31 maggio. Secondo un articolo pubblicato sul Cantiere terzo settore, la scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito”, che prevede le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria e attiene alle sole procedure per la iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), e quindi non ai requisiti per il mantenimento della iscrizione agli attuali registri delle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus. Il mancato rispetto del termine ultimo previsto dalla legge, quindi, non compromette l’iscrizione agli attuali registri Odv, Aps e Onulus né al registro unico e non incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio. In sintesi, le modifiche statutarie riguardano tutte le organizzazioni che vogliano diventare enti del terzo settore: solo per Odv, Aps e Onlus è prevista la possibilità di introdurre le modifiche entro il 02/08 con un regime assembleare agevolato. Gli enti non iscritti ai registri di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus, se vorranno iscriversi al Runts e nei tempi a loro più adeguati, dovranno seguire le indicazioni previste dal proprio statuto (tendenzialmente con maggioranze rinforzate).

Un chiarimento importante quello ministeriale, che scioglie uno dei nodi irrisolti del regime transitorio dell’articolo 101 comma 2, e che si aggiunge a una serie di altre precisazioni sulle modalità di iscrizione al registro unico e sugli adempimenti per gli enti con personalità giuridica.

Iscrizione al registro unico
Come già indicato nel codice del terzo settore, per gli enti come Odv e Aps la trasmigrazione dal registro precedente al nuovo registro unico sarà automatica. La verifica dei requisiti è sarà in mano agli uffici territorialmente competenti del Runts che, una volta costituiti, avranno 180 giorni di tempo per esercitare le attività di controllo, in particolare su atto costitutivo e statuto. In questa fase di verifica, gli enti continuano ad essere considerati Aps e Odv. Se in questa fase l’ufficio territoriale dovesse sollevare l’esigenza di ulteriori modifiche statutarie, gli enti avranno tempo 60 giorni dalla notifica per provvedere alle modifiche (con le maggioranze previste da statuto) e alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti. L’assenza di inoltro determinerà la mancata iscrizione al registro unico.

Le amministrazioni che gestiscono i registri finora esistenti di Odv e Aps, inoltre, potranno adottare, anche prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione di enti non conformi (ad esempio, se un ente dovesse svolgere attività diverse da quelle indicate in statuto).

Discorso diverso per le Onlus, la cui disciplina resta in vigore fino all’applicazione delle nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del codice del terzo settore. Anche in seguito all’approfondimento dell’Agenzia delle Entrate e del Telefisco del febbraio 2018, la circolare precisa che le Onlus possono adeguare il proprio statuto agli indirizzi della nuova normativa entro il 2 agosto 2019 subordinando l’efficacia di tali modifiche all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, su cui si aspetta ancora il parere della Commissione europea. Nello statuto bisogna anche specificare che a questo termine si collega anche la cessazione delle vecchie clausole Onlus divenute incompatibili con la nuova disciplina.

Per l’inserimento del Runts, inoltre, le Onlus, dovranno aspettare un apposito decreto che ne chiarisca le modalità, vista la natura eterogenea di questa qualifica e l’impossibilità di ricondurla a una specifica sezione del registro.

Si ricorda che la legge sulle Onlus (d.lgs 460/1997) resta in vigore sino alla autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Runts; pertanto la verifica della adeguatezza del nuovo statuto al codice del terzo settore sarà condotta dagli istituendi uffici del Runts territorialmente competenti.

Enti con personalità giuridica, entro il 2 agosto la delibera assembleare
Uno dei temi caldi della riforma è il coordinamento tra le indicazioni nazionali e le richieste degli enti locali. In molti, infatti, hanno richiesto agli enti dotati di personalità giuridica di aggiungere alle delibere assembleari anche altri adempimenti. La nota ministeriale chiarisce definitivamente questo aspetto: ciò che viene richiesto entro il 2 agosto è esclusivamente l’adozione della delibera di modifica statutaria, adeguandosi alle previsioni del codice del terzo settore.

Base associativa, apertura per chi supera in corso la soglia dei 7 soci
Ma non finiscono qui i chiarimenti del Ministero. È del 28 maggio un’altra nota sempre a firma del direttore generale Alessandro Lombardi rivolta ancora una volta a Odv e Aps. Se un ente, infatti, si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al registro unico come Odv o Aps è sufficiente una delibera assembleare, approvata da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa.

Nella delibera è necessario prendere atto del mancato requisito numerico al momento della costituzione, affermare o ribadire la volontà di essere Odv o Aps ai sensi della nuova normativa e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

Ulteriori chiarimenti anche per quanto riguarda le deleghe: in una nota del 30 maggio: anche nei casi di piccole organizzazioni, il numero delle deleghe previste non può scendere al di sotto del limite previsto dalla legge. Non è possibile, inoltre, affidare deleghe a membri di organi amministrativi o di controllo.

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