Non profit
Piemonte: entra in vigore la legge contro l’azzardo
Una legge che piace ai cittadini e agli amministratori locali, ma non al Governo: ecco cosa prevede la legge regionale pienamente operativa da oggi
di Marco Dotti
Il 7 settembre scorso, Regioni, Enti Locali e Stato hanno raggiunto un accordo sulla riorganizzazione territoriale della rete di vendita dell’azzardo legale. La grande vittoria degli enti locali è stata essere riusciti a far inserire in quell’accordo – ancora non trasformatosi in un decreto – una clausola chiaramente invisa ai lobbysti. Un comma importante, che fa salvi dal futuro decreto norme regionali e regolamenti comunali «più restrittivi» in tema di distanze dai luoghi sensibili e limiti orari di apertura per le rivendite di azzardo legale.
Evidentemente, come diceva Prezzolini, in Italia nulla è stabile, fuorché il provvisorio e così in Piemonte, dove da oggi è pienamente operante una di quelle leggi anti azzardo «più restrittive», il Governo forse per amore di quel provvisorio ha tentato di dissuadere la Regione dal dare pienamente corso alla legge n. 9 del 2016 ( “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”). Una legge il cui testo era stato presentato addirittura nel 2014, ma della quale o il Governo non aveva preso atto oppure, confidava nella sua non applicazione. Da qui il blitz .
Ma il blitz non è riuscito e da oggi i gestori delle oltre 23mila slot machine che nel corso degli anni hanno colonizzato esercizi commerciali e spazi di aggregazione nei 1200 comuni piemontesi si dovranno adeguare. In uno Stato di diritto funziona così.
Ingerenze del Governo: un quasi-conflitto istituzionale
L’imminente entrata in vigore della legge per il contrasto al gioco d’azzardo ha portato il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ad inviare una lettera al presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, nella quale scriveva: è «un preciso dovere istituzionale, su un tema così delicato e importante come la ludopatia, mettere a parte il Consiglio regionale, attraverso la presidenza del Consiglio stesso, delle sollecitazioni che mi sono pervenute a più riprese sia dai rappresentanti delle categorie interessate, sia dal Governo, come si può dedurre dalla norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016, art. 90 comma 3». Sul comma 3 della Legge di Bilancio siamo stati i primi a lanciare l’allarme (leggi qui).
Chiamparino proseguiva la sua lettera facendo presente che«se la volontà del Consiglio è che la legge regionale 9/2016 ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico’, che regolamenta l’attività delle slot machines e delle altre macchine da gioco, entri in vigore nei termini previsti, ne prendo personalmente atto più che volentieri, avendo io sostenuto e votato come, se ben ricordo, l’unanimità dei presenti in Consiglio. In questo modo si pone anche fine a uno scaricabarile che, negli ultimi tempi, ha trovato in effetti qualche sponda di troppo».
Comunque, precisava Chiamparino,«la Giunta, rispettando fino in fondo le prerogative legislative del Consiglio, non assumerà alcuna iniziativa di modifica senza un atto di indirizzo del Consiglio stesso». Così è stato, nel pieno rispetto delle prerogative del Consiglio regionale. Cosa che ha mandato su tutte le furie il sottosegretario Pier Paolo Baretta che ha dichiarato che «gli amministratori potrebbero rispondere di procurato danno erariale». Dimentica, il sottosegretario Baretta, l’ultima parte dell’accordo che lui stesso ha siglato per conto del Governo il 7 settembre scorso?
Le nuove norme, più restrittive di quelle nazionali entrano in vigore oggi il 20 novembre e prevedono che, sempre da oggi 20 novembre, gli esercizi pubblici dove sono presenti apparecchiature per il gioco debbano rispettare la distanza in base al percorso pedonale più breve (non inferiore ai 300 metri per i piccoli Comuni e ai 500 metri per quelli oltre i 5.000 abitanti) dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come ad esempio scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e stazioni ferroviarie.
Che cosa accade
Nessuna apocalisse, solo il rispetto di regole sancite in una legge regionale che risale a più di un anno fa. Gestori e portatori di interessi economici dell’azzardo hanno avuto tutto il tempo di adeguarsi. Cosa che normalmente fanno cittadini, contribuenti, imprenditori “normali” in questo Paese.
Le nuove norme entrano in vigore oggi il 20 novembre e prevedono che, sempre da oggi 20 novembre, gli esercizi pubblici dove sono presenti apparecchiature per il gioco debbano rispettare la distanza in base al percorso pedonale più breve (non inferiore ai 300 metri per i piccoli Comuni e ai 500 metri per quelli oltre i 5.000 abitanti) dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come ad esempio scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e stazioni ferroviarie.
Chi non rispetta la legge, può incorrere in sanzioni fino a 6mila euro. Ma, evidentemente, la posta in gioco è ben altra.
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