Non profit
Nuova impresa sociale, capitolo primo: la riforma in vigore da oggi
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il secondo decreto collegato alla Riforma: ecco cosa prevede. Dalla definizione di impresa sociale, alle regole per la distribuzione degli utili, agli sgravi e agevolazioni fiscali per chi investe
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore oggi, il decreto legislativo "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" (DL 3 luglio 2017, n°112 collegato alla Riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n° 106). Ecco a grandi linee che cosa contiene.
L'articolo 1 è dedicato alla definizione del nuovo soggetto: possono definirsi imprese sociali «tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività». Si tratta in imprese in cui, tra l'altro, è possibile svoltgere attività di volontariato, anche se il numero dei volontari, di cui l'impresa sociale deve tenere un registro, non puo' essere superiore a quello dei lavoratori.
Nodo centrale della riforma – come sottolineano in questo sito nel loro commento Flaviano Zandonai e Paolo Venturi – è l’utilizzo degli utilit d’impresa, che il decreto disciplina così. Gli utili vengono di norma destinati «allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio»; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Niente premi, dunque, né compensi «individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze», limiti comunque agli stipendi, che non possono superare del 40% quelli previsti dai contratti collettivi. Limiti vengono stabiliti anche per evitare conflitti di interesse (non si potranno vendere beni o prestare servizi a prezzi di favore per i componenti dell’impresa, né per i finanziatori e neppure per i loro parenti). L’impresa sociale può invece destinare parte degli utili (meno del 50%) per aumentare gratuitamente il capitale sociale o – ed è questo un elemento fondamentale – distribuire dividendi ai soci, «in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato». Può inoltre deliberare erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società controllate.
Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili fondi istituiti dalle associazioni di imprese sociali o alla Fondazione Italia Sociale, il cui scopo è appunto la promozione e la crescita delle imprese sociali anche attraverso il finanziamento di specifici programmi di sviluppo. Si tratta di versamenti – è bene ricordarlo – «deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante».
Infine, il capitolo delle agevolazioni fiscali (Art. 18). In esso si legge che gli utili e avanzi di gestione non costituiscono reddito imponibile nei seguenti casi: 1) se vengono desinati a una riserva destinata «allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio» o ai contributi per l’attività ispettiva; 2) se servono ad aumentare il capitale sociale.
Buone notizie anche per chi finanzia un’impresa sociale: chiunque – persona fisica o società – si vedrà infatti riconosciuta una detrazione fiscale del 30% sull’investimento nel capitale di un’impresa o coop che diventi impresa sociale nei termini stabiliti dal decreto, a patto che sia stata costituita da meno di tre anni. La detrazione è valida per tre anni e non può superare 1 milione nel caso delle persone fisiche e 1,8 milioni nel caso delle società. Tali benefici, tuttavia, saranno validi a partire dopo il ricevimento dell’autorizzazione della Commissione europea, ovvero non prima del 2019.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.