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Sicurezza negli asili e negli istituti per anziani e disabili: un passo verso il cambiamento

La Camera ha approvato la legge unificata n. 261. Le novità: sistemi di videosorveglianza nelle strutture, formazione e verifica periodica dell'idoneità del personale e apertura alle famiglie per l'intero arco della giornata

di Redazione

La Camera ha approvato ieri sera il ddl sulle “Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo”. Un testo unificato frutto della sintesi di 12 proposte diverse.

Il ddl si compone di 6 articoli

L'articolo 1 contiene individua, come “finalità”, da una lato la prevenzione e il contrasto dei reati in danno di bambini, anziani e disabili, rispettivamente negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitare residenziali o semiresidenziali. Altro obiettivo è “favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati”.

L'articolo 2 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, “un decreto legislativo in materia di valutazione attitudinale nell’accesso alla professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale delle strutture”. Formazione e valutazione, quindi, per gli operatori chiamata a svolgere questo delicato compito. Ma come? Il testo individua alcuni “principi direttivi”, come “il possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale”, la verifica della sussistenza dei requisiti stessi, sia al momento dell'assunzione, sia a cadenza periodica, “anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall’espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità”. Fondamentali sono poi i “percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori , che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali”. Si precisa che “all'attuazione della delega si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Formazione e valutazione, in altre parole, dovranno essere programmate e realizzate senza un investimento di risorse aggiuntive.

L'articolo 3 prevede, entro 6 mesi dall'approvazione, l'emanazione di linee guida che sulle modalità di visita nelle strutture, "per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l’intero arco della giornata". Questa misura, richiesta con forza anche da Anffas, avrebbe lo scopo di "favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica". Un articolo, questo, che pare recepire, almeno in piccola parte, la richiesta avanzata con forza dall'Anffas sull'opportunità di aprire le strutture alle famiglie, rendendole “case di vetro”.

L'articolo 4 è quello che contiene la principale e più discussa novità in materia: “l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Tecnicamente, all'interno delle strutture “possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell’acquisizione all’interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica”. Da notare che si tratta di una possibilità e non di un obbligo. Le immagini potranno essere visionate solo dal pubblico ministero e, su sua delega, dalla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture, anche a seguito di denunce. E' prevista anche una procedura d' urgenza, per cui la polizia giudiziaria può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero. Per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, però, è necessario un precedente “accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. Laddove l'accordo non ci sia, i sistemi possono comunque essere installati su autorizzazione della sede territoriale o nazionale dell’Ispettorato del lavoro. Inoltre, la presenza dei sistemi di videosorveglianza deve essere “adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata. Spetterà al Garante per la protezione dei dati personali definire, con proprio provvedimento, “gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione dei sistemi e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi”.

L'articolo 5 prevede la trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione dal Governo alle Camere sull'attuazione della legge, per dar conto “anche dei dati rilevati dal ministero della Giustizia e dal ministero dell’Interno, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine all’andamento nell’anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

L'articolo 6 riguarda infine la clausola di salvaguardia per le province autonome di Trento e Bolzano.

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