Politica

I single potranno adottare: ecco la proposta di legge

Laura Ravetto (Fi-Pdl) ha presentato due proposte di legge di modifica alla 184: una apre l'adozione legittimante ai single, l'altra modifica la disciplina dell'adozione in casi particolari, escludendo la necessità che un minore sia orfano di padre e madre per poter essere adottato da un single con cui ha un rapporto pregresso

di Sara De Carli

Aprire le adozioni ai single, come passo che logicamente precede il dibattito sull’adozione a coppie omosessuali. Lo prevede la proposta di legge appena presentata da Laura Ravetto (Fi-Pdl), AC 3832, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole.

Questa la premessa della Ravetto: «Pur riconoscendo l'unicità della famiglia come individuata dall'articolo 29 della Costituzione, è necessario riconoscere le legittime aspettative e i diritti degli individui, anche questi costituzionalmente garantiti. In attesa di rivedere in maniera adeguata il sistema che oggi disciplina le adozioni, caratterizzato da tempi lunghi e da procedure assai farraginose e poco funzionali e comunque non efficaci ai fini del raggiungimento dell'obiettivo primario di tutela dei minori, in un particolare momento storico in cui si discute di adozioni da parte di coppie omosessuali, è evidente come i tempi siano maturi per affrontare una questione fin troppe volte ignorata dal dibattito politico: le adozioni da parte di persone singole. L'adozione da parte di single non soggetta agli attuali vincoli è infatti un passaggio fondamentale per la tutela dei minori senza famiglia: un passaggio che sicuramente precede, per una questione di logica, le richieste di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso».

La normativa in vigore in Italia contempla già le adozioni per i single (denominate adozioni speciali), ma solo nei casi tassativamente individuati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. «Occorre tenere presenti due obiettivi, entrambi riconducibili all'interesse del minore. Da un lato è necessario ampliare la platea dei possibili adottanti, e dall'altro è opportuno porre fine ai pregiudizi e alle categorie astratte. Se il tribunale deve valutare i requisiti di coloro che si propongono come adottanti e deve scegliere i soggetti che appaiono più in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non sembra opportuno porre ostacoli pregiudiziali. L'esame da svolgere in concreto costituisce la migliore garanzia e ogni prerequisito è potenzialmente idoneo a diminuire la capacità di garantire al meglio l'interesse del minore. Può esistere una persona singola in grado di dare al minore un apporto affettivo ed educativo superiore a quello che può normalmente fornire una coppia. Ciò che si sostiene è che, se si ritiene che i tribunali abbiano la competenza per individuare, in concreto, l'interesse del minore, è opportuno lasciare che essi svolgano la propria attività senza imporre pregiudiziali ideologiche, quale quella secondo cui il doppio riferimento paterno e materno è, a imitazione della natura, non solo la soluzione migliore, ma l'unica possibile, tanto da affermare che è meglio una non adozione, cioè lasciare il minore in un istituto o presso una comunità e comunque non garantirgli i diritti e il senso definitivo di identità che l'adozione comporta, piuttosto che consentire che il rapporto adottivo sia costruito con una persona singola».

Cosa propone quindi in concreto la Ravetto? Estendere la possibilità di adozione legittimante anche per le persone singole, dando seguito alla pronuncia della Corte di cassazione n. 3572 del 14 febbraio 2011. La legge 184 quindi è modificata, secondo questa proposta di legge, così:

«Art. 6. – 1. L'adozione è consentita:

a) a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;

b) a persona singola non coniugata».

Una seconda proposta dell’onorevole va a modifica all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l'adozione in casi particolari" (AC 3833): oggi la legge prevede che un single possa adottare solo in casi particolari, ovvero se tra la persona non coniugata e il minore orfano di padre e di madre si è instaurato un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori; nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di disabilità, nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione sia stata constatata l'impossibilità di un affidamento preadottivo. La proposta di legge toglie la necessità dell’essere orfano: l’intento è di ampliare «i casi in cui è possibile per i single procedere all'adozione speciale, escludendo, in presenza di un vincolo di parentela fino al sesto grado o di un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, il requisito che il minore sia orfano di padre e di madre. Al centro di tutto c'è l'amore che è in grado di dare anche una persona singola e il giovamento che può portare per la salute e per la crescita del bambino. Il nostro ordinamento ha il dovere di seguire l'evoluzione dei tempi. Senza rinnegare alcun valore, si chiede solo di riconoscere anche alle persone singole la possibilità di amare e di crescere un minore in stato di adozione, nel suo pieno interesse».

Foto George Frey / Getty Images

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