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Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non Italiana
di Redazione
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
MIURAOODGOS prot. n. 101/R.U.U Roma, 8 gennaio 2010
C.M. n. 2
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia
di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma
di BOLZANO
All’Intendente Scolastico delle Scuole
in Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico delle Scuole
delle Località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d’Aosta
AOSTA
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
della Regione Autonoma Sicilia
PALERMO
Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
LORO SEDI
e, p.c.
Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
All’Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
Unione Province d’Italia
Piazza Cardelli, 4
00186 – ROMA
OGGETTO: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
1. Alunni e studenti con diversa provenienza ed esperienza scolastica
La presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica e con differenti capacità ed esperienze di apprendimento costituisce ormai, nella società plurale e globalizzata in cui viviamo, un dato strutturale in continuo aumento, tanto da interessare l’intero sistema di istruzione e, sia pure in maniera non uniforme, non solo le istituzioni scolastiche delle grandi aree urbane, ma anche quelle dei medi e piccoli centri.
Come risulta dalle rilevazioni nazionali e locali e da indicazioni provenienti dagli uffici dell’Amministrazione scolastica, ci troviamo di fronte ad un fenomeno generalizzato e complesso con aspetti problematici e criticità di non facile gestione e soluzione, che incidono negativamente sull’efficacia dei servizi scolastici e sugli esiti formativi.
In effetti l’elevata concentrazione nelle scuole e nelle classi di alunni con culture, condizioni, vissuti familiari e scolastici, situazioni di scolarizzazione e di apprendimento fortemente differenziati, impone il superamento di modelli e tecniche educative e formative tradizionali e l’adozione di metodologie, strumenti e contributi professionali adeguati alle nuove e diverse esigenze.Tale stato di cose, nonostante ogni costruttivo e lodevole impegno degli operatori scolastici e, in particolare, del personale docente, costituisce una delle più rilevanti cause di criticità da cui conseguono insuccessi scolastici, abbandoni, ritardi nei percorsi di studio.
Ecco perché tra gli interventi di programmazione e le misure gestionali e organizzative volte a garantire un equilibrato e funzionale assetto della realtà scolastica ed effettive condizioni di parità e di generalizzata e piena fruizione del diritto allo studio, assumono particolare importanza il corretto ed esauriente orientamento dei flussi delle iscrizioni tra le varie istituzioni scolastiche dei contesti interessati e l’equilibrata ripartizione degli alunni tra le classi.
Sono questi i presupposti e i requisiti irrinunciabili che consentono di coniugare efficacemente l’obiettivo della massima inclusione con quello di una offerta formativa qualitativamente valida, che tenga conto delle situazioni di partenza e delle necessità di ciascun alunno.
Perché l’erogazione del servizio scolastico ottenga l’effetto di un reale coinvolgimento e di una crescita positiva per tutti, occorre innanzitutto che le scuole, con la collaborazione degli Enti locali e dell’Amministrazione scolastica, si impegnino in uno sforzo sinergico e partecipato finalizzato alla elaborazione di criteri di equa distribuzione della popolazione scolastica e, per quanto possibile, di ponderata assegnazione degli alunni alle classi.
2. Inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana
Nell’ambito dell’ampio scenario sopra evidenziato, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla inclusione ed alla integrazione degli alunni stranieri1, al fine di predisporre, nei loro confronti, condizioni paritarie che possano prevenire le situazioni di disagio e di difficoltà derivanti dai nuovi contesti di vita e di studio e contribuire a creare la indispensabile condivisione delle norme della convivenza e della partecipazione sociale.
Pur nella oggettiva complessità della questione, infatti, la scuola non può certo rinunciare alla sua priorità fondamentale, che è appunto quella di perseguire con ogni possibile efficacia e responsabilità una istruzione di qualità. E in merito è indubbio che classi formate da alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei – siano essi italiani o stranieri – possono tradursi in un oggettivo fattore di rischio di parziale o totale insuccesso formativo per tutti gli alunni coinvolti in tali situazioni.
Un’analisi attenta dell’intera questione2 mette in evidenza alcune criticità che possono così essere riassunte: a) la significativa incidenza di dispersioni, abbandoni e di ritardi che caratterizza l’itinerario scolastico degli alunni provenienti da un contesto migratorio3; b) la loro conoscenza della lingua italiana, talora assente o padroneggiata a livelli di competenza notevolmente differenti;
c) il possesso della “nuova” lingua più come spontaneo registro utile alla
“comunicazione” quotidiana che non come strumento per lo studio nell’ambito di
dell’itinerario scolastico;
d) la necessità di prevedere, al di là di ogni semplicistica separatezza, anche moduli di
apprendimento e percorsi formativi differenziati, soprattutto nelle scuole secondarie
di secondo grado;
e) la presenza di culture diverse all’interno delle comunità straniere e il loro impatto
con la cultura4italiana.
Sono elementi questi che costituiscono tutti, anche se in forme non necessariamente omogenee, occasione di adeguata riflessione. Tanto più che le criticità appena ricordate non riguardano solo gli alunni stranieri, ma finiscono inevitabilmente per riverberarsi sul
1 Si vedano al riguardo anche le considerazioni che il Consiglio dell’Unione Europea ha svolto nelle sue recenti Conclusioni sull’istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio (Bruxelles 8-9 ottobre 2009). 2 Si riportano in merito alcuni dati essenziali. Nell’anno scolastico 2008/09 gli alunni con cittadinanza non italiana che hanno frequentato scuole del sistema scolastico nazionale sono stati 629.360 (il 7,0% del totale degli alunni iscritti ). Le scuole primarie e secondarie di I grado hanno accolto il maggior numero di alunni di origine straniera (rispettivamente l’8,3 % e 8,0 % dell’intera popolazione scolastica). Anche nella scuola dell’infanzia la presenza di bambini non italiani ha rappresentato una quota significativa (7,6%). Più contenuta, anche se in crescita, l’incidenza nella scuola secondaria di II grado, pari al 4,8%. 514 sono state lo scorso anno le scuole primarie, concentrate soprattutto al Nord (367), che hanno avuto una presenza di alunni con cittadinanza non italiana superiore al 30%, mentre 1166 sono state quelle, sempre in prevalenza al Nord (831)con presenza di allievi stranieri pari al 20/30%. 3 Si ricorda, a tal proposito, che sia le rilevazioni degli esiti della prova nazionale Invalsi agli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2008-2009, sia le rilevazioni degli apprendimenti per l’a.s. 2008-2009 nella scuola primaria evidenziano come i differenziali dei risultati tra studenti del nostro Paese e studenti immigrati siano particolarmente pronunciati soprattutto in italiano e soprattutto nelle scuole del Centro-Nord, dove appunto la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è decisamente più marcata (cfr. INVALSI, Anno scolastico 200-2009- Esami di Stato I Ciclo-Prova nazionale 2008-2009 e INVALSI, Anno scolastico 200-2009 – Rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria. Prime analisi, in www.invalsi.it). 4 In proposito va peraltro ricordato come questa indubbia difficoltà, se opportunamente governata, possa tradursi nelle opportunità offerte da una positiva dinamica interculturale.
complessivo processo di apprendimento della intera classe in cui essi si trovano inseriti5. Si tratta di problemi che vanno ovviamente affrontati tutti insieme se si vuol che la compiuta integrazione non resti una astratta petizione di principio, ma diventi un traguardo concretamente raggiungibile.
In proposito non va dimenticato che a influire sulla presenza più o meno significativa di minori stranieri in un determinato territorio contribuiscono sì le capacità attrattive delle scuole che in esso insistono, ma pure – e in termini non certo irrilevanti – le disponibilità di alloggio e le offerte di lavoro in esso presenti. Il che fa immediatamente emergere il ruolo cruciale che le prassi degli accordi e delle alleanze territoriali possono svolgere per affrontare i problemi suddetti. Al riguardo, è tuttavia parimenti indubitabile che la conoscenza e la pratica della lingua italiana rappresentano non solo una base sicura per il successo scolastico, ma anche uno degli strumenti indispensabili per costruire una armoniosa coesione sociale. L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, in fase di avvio, offre a tutti gli studenti le necessarie opportunità per conoscere, apprezzare e condividere le regole fondamentali della convivenza e comprendere a fondo i principi della legalità e della democrazia.
Affrontare questo insieme di problemi non è certo semplice, ma perché l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana si traduca in una positiva crescita – loro e dell’intera comunità scolastica in cui sono inseriti – occorre prevedere una strategia di concertazione in grado di coinvolgere in modo sinergico i Comuni, le Province, le Prefetture, gli Uffici Scolastici Regionali e, ovviamente, le scuole.
In questa prospettiva si impongono, di conseguenza, alcune nuove e specifiche misure organizzative a sistematica integrazione di quelle già sperimentate, anche con successo, da singoli Uffici scolastici territoriali, da singoli Comuni, da singole Istituzioni scolastiche e da reti territoriali.
3. Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi
A fronte delle variabili e delle criticità appena ricordate occorre dare risposte tempestive e congruenti, già nel breve periodo. In preparazione dell’anno scolastico 2010-2011, in cui tra l’altro prenderanno l’avvio significative modifiche di ordinamento, sarà perciò indispensabile ¬attraverso una attenta analisi della situazione specifica dei singoli contesti e l’adozione di misure efficaci – considerare con particolare cura una inclusione di alunni stranieri equilibrata ed efficace in grado di favorire uno sviluppo positivo del processo di insegnamento-apprendimento sia per l’istituzione scolastica nel suo complesso, sia per tutti i suoi singoli alunni e studenti.
In particolare, è necessario iniziare a programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali. Questo richiede la definizione delle condizioni per assicurare a tutti opportunità di istruzione, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole
5 In merito, sono note le riserve e le stesse resistenze talora emerse da parte delle famiglie. Ma non va neppure trascurato il diverso approccio con cui non pochi studenti stranieri si accostano allo studio, avvertito da essi come un’occasione di crescita sociale ben più di quanto accada oggi, a differenza di ieri, in fasce notevoli delle giovani generazioni.
classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana6. È indispensabile, infatti, garantire il diritto all’istruzione non solo in termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalle diversità linguistica e culturale. A tal fine si ricorda l’importanza della frequenza del tempo scuola che non deve essere inferiore ai tre quarti della durata dell’anno scolastico.
Al riguardo si elencano qui di seguito alcuni punti fermi, che dovranno costituire da quadro di riferimento alle diverse iniziative e operazioni da porre in campo per garantire una partecipazione alla vita scolastica degli alunni stranieri utile e fruttuosa. Tali punti non vanno peraltro intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli, bensì quali criteri di carattere organizzativo sia dell’offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica:
1 il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti7, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2 il limite del 30% entra in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.
3 il limite del 30% può essere innalzato8 – con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale – a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia9) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;
4 il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all’atto dell’iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all’attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.
4. Criteri organizzativi
Le norme suddette richiedono iniziative e operazioni relative sia alla distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole del territorio, sia al loro inserimento nelle classi all’interno di ogni singola scuola. Una particolare attenzione sarà rivolta agli alunni stranieri neo arrivati a seguito di ricongiungimento familiare. 7 Al riguardo si ricorda come l’art. 45, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) preveda esplicitamente che “nelle classi la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”. 8 Nel rispetto, comunque, dell’art. 45, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999 (“Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”). 9 Va ricordato che gli alunni stranieri nati in Italia iscritti ad una istituzione scolastica hanno costituito nell’anno trascorso il 37% degli alunni stranieri: sono stati cioè oltre 230 mila (pari al 2,6 % degli studenti in totale), con una maggiore concentrazione al Centro-Nord e nella scuola dell’infanzia e primaria.
a) Distribuzione degli alunni stranieri tra le scuole
La distribuzione armoniosamente regolata degli alunni con cittadinanza non italiana ha come evidente obiettivo quello, già ricordato, di rendere progressivamente sempre più agevole il raggiungimento del loro successo formativo, nonchè più compiute e fruttuose le complessive dinamiche del processo di insegnamento-apprendimento nelle singole classi e nelle singole scuole. A tal fine gli Uffici Scolatici Regionali – attraverso opportune intese mirate a costruire veri e propri “patti territoriali” che coinvolgano tutti i diversi attori istituzionali interessati10 ad azioni comuni – dovranno prevedere una serie di iniziative e di misure coordinate e convergenti. Più precisamente occorrerà:
– definire l’offerta formativa sul territorio in modo da garantire di norma il rispetto del limite del 30%;
– regolare i flussi delle iscrizioni al prossimo anno scolastico attraverso conferenze di servizio dei Dirigenti scolastici, organizzate, a seconda delle necessità, per comune, area sub provinciale, provincia;
– realizzare le conseguenti intese tra soggetti disponibili sul territorio per una gestione
coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri11: -fra l’Amministrazione scolastica, le Prefetture, le Province e i Comuni; -fra le Scuole, gli Uffici scolastici territoriali e i Comuni;
– prevedere esplicitamente all’interno dei “patti territoriali” la possibile revisione da parte delle istituzioni scolastiche dei loro attuali “bacini di utenza”, ridisegnandone se utile e necessario i confini;
– responsabilizzare, previo coinvolgimento dell’Ente locale, le scuole paritarie rispetto al problema dell’accoglienza e della distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana;
– assumere al livello dell’istituzione scolastica i criteri definiti nelle conferenze territoriali di servizio e/o nelle intese tra reti di scuola per gestire in modo coordinato la quota eccedente il 30%;
– organizzare al riguardo incontri mirati con i Dirigenti delle scuole più direttamente coinvolte dal fenomeno migratorio, con l’obiettivo di chiarire le motivazioni dei nuovi provvedimenti e di facilitarne al possibile l’esecuzione;
– attivare idonee azioni di indirizzo nei momenti di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, da questa alla scuola secondaria di primo grado e da quest’ultima alla secondaria di secondo grado, nella prospettiva di un progressivo riequilibrio della presenza di alunni stranieri di recente immigrazione nei diversi settori del sistema di istruzione;
– prevedere dispositivi comuni per il passaggio delle informazioni tra le diverse scuole, con particolare attenzione alle azioni di orientamento; Comuni, Province, Istituzioni scolastiche, ma pure – ad esempio – associazioni dei genitori, dei dirigenti scolastici e dei docenti, nonché del privato sociale non profit. Con particolare attenzione a quelli neo arrivati.
– fornire un’informazione mirata e puntuale ai genitori degli alunni stranieri sull’offerta
del servizio scolastico territorialmente presente per favorire una loro scelta
consapevole e prevenire al possibile situazioni di sovraffollamento;
– finalizzare nelle aree a forte processo migratorio – anche con intese raggiunte sia
prioritariamente con l’Ente locale, sia con le organizzazioni culturali e sociali non
profit attive sul territorio – le risorse disponibili ai servizi complementari (ad esempio
quelle per i mediatori culturali12).
b) Accordi di rete tra le istituzioni scolastiche
Gli accordi di rete tra le scuole che insistono sullo stesso territorio devono essere costruiti sulla base di una accurata analisi della presenza di alunni stranieri, tenendo conto delle questioni già ricordate in premessa e avvalendosi di tutte le risultanze degli interventi di monitoraggio disponibili (relativi ai dati quantitativi, agli esiti scolastici, alle peculiarità delle singole provenienze linguistiche e culturali…).
In sede di accordo è necessario che i dirigenti scolastici:
– realizzino un bilancio delle capacità di intervento presenti;
– creino le condizioni per la collaborazione tra docenti esperti e per la socializzazione
delle esperienze;
– finalizzino in modo puntuale gli interventi di formazione in servizio degli insegnanti;
– prevedano l’impiego in comune di risorse professionali e strumentali;
– valorizzino le informazioni che sia il Sistema nazionale di valutazione, sia le diverse
anagrafi mettono a disposizione.
Una particolare attenzione va inoltre riservata alla collaborazione tra scuole di ordine e grado diverso, in modo da creare percorsi di continuità che non aggravino le condizioni di lavoro dei docenti ed evitino il rischio di concentrazione di alunni stranieri in alcune tipologie di percorsi a preferenza di altri come sta avvenendo attualmente13.
c) Distribuzione degli alunni stranieri nelle singole classi
Va anzitutto precisato come l’introduzione del limite del 30% costituisca un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo Consiglio di istituto. In quanto tale, il limite del 30% rappresenta ovviamente un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla costituzione del numero delle classi, che sono di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali e relativi Uffici territoriali.
In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. L’allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi dei docenti tenendo conto della
12 Sempre più l’inserimento di alunni e di cultura diversa richiede, soprattutto nella fase di prima accoglienza, un supporto facilitatore. Il Regolamento sull’immigrazione prevede in proposito che “ove necessario, anche attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati” (DPR394/99, art. 45, comma 5). 13 Mentre la presenza di alunni stranieri nei licei non raggiunge il 2%, negli istituti professionali essi rappresentano quasi il 9%.
normativa vigente14. Al riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l’accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso.
Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana15, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%.
d) Competenze linguistiche degli alunni stranieri
Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d’anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole attivano dal prossimo anno 2010/2011 iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio.
In merito, sempre nel rispetto dell’autonomia delle scuole, si suggeriscono le seguenti misure, peraltro già richiamate dalla normativa vigente16:
– attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati17 di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all’arricchimento dell’offerta formativa);
– utilizzo della quota di flessibilità del 20 per cento, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non);
14 Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2: “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 15 Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 3: “Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”. 16 Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 4 “Possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa”. 17 Si vedano le già citate Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea (cfr. sopra n. 2).
– partecipazione a progetti mirati all’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio;
– possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d’anno di essere inseriti nella scuola – se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all’età anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all’ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica).
Si ricorda altresì come il DPR 20 marzo 2009, n. 8918 preveda che le due ore settimanali destinate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano – a determinate condizioni – essere “utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana”19.
La scuola potrà infine favorire, anche d’intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, di socializzazioni, di esperienze extracurricolari in cui gli alunni stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l’uso della lingua italiana.
Una buona padronanza della lingua va considerata, peraltro, come una via privilegiata di accesso alla cultura italiana, al suo patrimonio letterario ed artistico e come condizione per il dialogo e la cooperazione sociale.
4. La gestione del limite del 30% nei diversi contesti di applicazione
La messa in opera dei nuovi criteri relativi a una più omogenea distribuzione nell’ambito della popolazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana, richiede da parte di tutti i responsabili una gestione attenta, coordinata e puntuale, esente tuttavia da ogni rigidità burocratica. È infatti evidente che la concreta gestione del limite del 30% dovrà rapportarsi ai peculiari contesti territoriali e che essa dovrà essere opportunamente calibrata sulla base delle località (città piccole, medie, grandi, metropoli, aree extraurbane) e delle situazioni (dimensioni e caratteristiche del fenomeno migratorio), nonché delle intese e delle alleanze possibili fra le diverse istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio.
In tal senso, è previsto che il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale possa consentire motivate deroghe al limite fissato del 30% in presenza di:
18 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 19 Ivi, articolo 5, comma 10.
– alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana20;
– risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
– consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
– ragioni di continuità didattica di classi già composte nell’anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi;
– stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni alternative.
5. Strutture di coordinamento e scadenze operative
Al fine di coordinare le iniziative e le operazioni sin qui esposte vengono previste le seguenti strutture di coordinamento a livello locale, regionale e nazionale:
– scuole polo21: esperienze, già attivate proficuamente in alcune città, prevedono che le iscrizioni in corso d’anno non siano effettuate direttamente presso la scuola, ma siano gestite da un apposito centro o da una scuola polo, anche utilizzando specifici supporti informatici. Essa provvede, secondo precedenti accordi di rete, ad assegnare i nuovi arrivati alle scuole del territorio in modo compensativo e razionalizzato;
– task force regionale: essa sarà tenuta a indirizzare e armonizzare le azioni dei diversi soggetti coinvolti sul territorio;
– gruppo nazionale di lavoro: esso sarà chiamato a definire gli indirizzi specifici e a monitorarne gli esiti.
A fronte delle previste scadenze fissate per le iscrizioni e per la formazione delle prime classi delle scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, si pregano pertanto le SS.LL. di predisporre tempestivamente le attività istruttorie delle iniziative e delle operazioni previste dalla presente circolare.
Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto
20 In casi estremi e limitati, quali quelli di particolari situazioni in cui potrebbero versare alcune istituzioni scolastiche, il Direttore dell’USR potrà peraltro tenere in considerazione non solo il dato linguistico, ma anche quello culturale degli allievi con cittadinanza non italiana, al fine di evitare il rischio di creare di fatto scuole monoetniche. 21 Nelle grandi città esse dovranno essere il punto di riferimento di un ampio bacino di utenza.
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